Con un recentissimo messaggio, ripercorrendo i princìpi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’Inps ha individuato i casi in cui l’amministratore di una società potrebbe [almeno in astratto] svolgere anche prestazioni lavorative nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato con la stessa società  che egli amministra.

La nota dell’Istituto non precisa a quale tipo di società è riferito il contenuto del messaggio, ma dal suo tenore sembra potersi concludere che sia destinato alle società di capitali (srl o spa).

In sintesi, premettendo che la S.C. ha più volte affermato che l’essere un organo amministrativo di una persona giuridica di per sé non osta alla configurabilità – tra la società e la persona fisica che ricopre la carica – di un rapporto di lavoro subordinato, l’Istituto precisa che tale rapporto è ammissibile soltanto quando sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento del dipendente al potere direttivo dell’organo di amministrazione dell’ente, o, se si preferisce, quando un rapporto di lavoro subordinato sia [seppur, ripetiamo, astrattamente] configurabile.

Si tratta pertanto, come forse avrete colto, di affermazioni che in sostanza replicano principi generali sul piano giuslavoristico e il cui rispetto necessita, per lo più, di verifiche caso per caso.

Dunque, un rapporto di dipendenza sembra decisamente da escludere – in principio – nel caso dell’amministratore unico e dell’unico socio di una società unipersonale, mentre quando si tratti di un amministratore delegato andrebbe verificato volta a volta se la delega conferitagli dal Cda possa coesistere e sia compatibile [anche nel concreto] con il lavoro dipendente.

Sembrerebbe invece sussistere senz’altro compatibilità tra le due figure (di organo amministrativo e dipendente) nel caso del presidente del Cda o del consigliere, dato che le decisioni sull’amministrazione della società vengono assunte, almeno formalmente, in modo collegiale.

Naturalmente, prosegue l’Inps, deve sussistere un autentico vincolo di subordinazione che nella pratica si può rilevare – parlandone a titolo esemplificativo e non propriamente esaustivo – dalla periodicità della retribuzione, dall’osservanza di un orario, dall’inquadramento all’interno di un settore specifico dell’azienda sociale, dall’assenza di rischio in capo al lavoratore.

Sono tutte considerazioni – queste dell’Inps – che possono verosimilmente  rivelarsi di una qualche utilità anche nell’organizzazione di una srl titolare di farmacia e/o nei rapporti tra i soci, ma la ns. impressione è che si tratti di un messaggio un po’ troppo disinvolto e destinato in qualche caso [nonostante l’estrema autorevolezza dell’Ente in questo settore possa in realtà fungere da… salvacondotto per la gran parte delle vicende] a creare problemi, se non altro, sul piano organizzativo, soprattutto per le difficoltà di articolare rapporti chiari tra figure apicali di una società di capitali e quest’ultima laddove assuma la veste di datrice di lavoro.

(stefano lucidi)

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