L’art. 1 del Dl. 30 giugno 2021, n. 99 ha stabilito, come si ricorderà, la sospensione del programma Cashback [v. Sediva news del 05/01/2021] dal 1° luglio scorso al 31 dicembre p.v.
Pertanto, il Cashback – a meno di ulteriori ripensamenti del legislatore – ripartirà il 1° gennaio 2022.
Chi ha partecipato all’edizione appena terminata, durata quindi dal 1° gennaio al 30 giugno di quest’anno, dovrebbe aver già ricevuto [entro la fine di agosto] il rimborso, sempreché naturalmente abbia effettuato almeno le previste 50 transazioni valide.
Nella stessa disposizione, tuttavia, allo scopo di continuare a incentivare i pagamenti tracciati viene introdotto un credito d’imposta per gli esercenti che acquistino terminali di ultima generazione in grado di comunicare le informazioni all’Agenzia delle Entrate.
Infatti, chi – tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 – acquista, noleggia o utilizza strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, potrà beneficiare di un credito, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

a) 70% per i soggetti con ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40% per i soggetti con ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10% per i soggetti con ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Inoltre, se gli strumenti di pagamento consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, il credito per soggetto – ma nel maggior limite massimo di spesa di 320 euro – sarà pari:

a) al 100%, per i soggetti con ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) al 70%, per i soggetti con ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) al 40%, per i soggetti con ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il bonusutilizzabile esclusivamente in compensazione, come ormai è la regola – andrà indicato nella dichiarazione dei redditi e inoltre non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

(francesco raco)

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