L’art. 3 del D.L. 198/2022 ha prorogato al 31 luglio 2023 le disposizioni emergenziali che – in deroga all’art. 2479 cod. civ. * – permettevano la tenuta delle assemblee societarie anche in modalità telematica [art. 106 D.L. 18/2020].
N.B.: Art. 2479 c.c.: I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. […] Qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2482 bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479 bis. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione [2351, 2463, 2468]. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
Sul punto, giova ricordare che lo svolgimento dell’assemblea in modalità telematica permette di esprimere il diritto di voto con mezzi elettronici o per corrispondenza, oltre ad autorizzare gli interventi alle riunioni mediante sistemi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti.
(valerio pulieri)
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