[… per le spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021]
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 191910/2021, definisce i criteri e le modalità di applicazione, nonché le regole di fruizione, del credito d’imposta per la sanificazione, per l’acquisto di Dpi e/o altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 a dipendenti e collaboratori.
L’istanza per le spese sostenute – nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 – deve essere presentata esclusivamente in via telematica dal 4 ottobre al 4 novembre 2021: ne diamo notizia con largo anticipo perché, come avrete certamente colto, le spese che sosterrete ai titoli sopra indicati [per sanificazione, acquisto di dispositivi, ecc.] fino al 31 agosto, quindi in tutto questo frattempo, potranno rientrare anch’esse nell’area del credito d’imposta.
Ricordiamo altresì che questo nuovo credito d’imposta sanificazione [v. Sediva News del 27.05.2021], introdotto dall’art. 32 del Decreto Sostegni-bis, può corrispondere fino al 30% delle spese agevolabili ma non può comunque eccedere il limite massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e inoltre, è bene sottolinearlo, c’è il solito tetto complessivo di spesa che per il 2021 è stato fissato in € 200 milioni.
L’ammontare effettivo del credito fruibile, come in altre circostanze congeneri, sarà in ogni caso reso noto con provvedimento da emanare entro il 12 novembre 2021.
È giusto rammentare anche che nell’art. 32 del decreto citato vengono espressamente “comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid‑19”, e però nel secondo comma [che vuole probabilmente circoscrivere l’ambito applicativo del primo] precisa che a questi fini la somministrazione di tamponi deve riguardare coloro che prestano la propria opera nell’ambito dell’attività lavorativa e istituzionale.
Pertanto, come vediamo, le farmacie potranno beneficiare di un credito d’imposta anche per le spese per le somministrazioni di tamponi, e però – attenzione – soltanto di quelli utilizzati per i propri dipendenti/collaboratori, nel quadro dunque del famoso art. 4 del dl. 44/2021 [v. Sediva News del 9 e del 14.04.2021].
Dovrebbero di conseguenza ritenersi ragionevolmente escluse le spese per le somministrazioni di tamponi a terzi nel caso in cui la farmacia abbia aderito a questo servizio alla generalità.
Infine, una precisazione molto importante: il nuovo tax credit sanificazione sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure, si badi bene, in compensazione nei pagamenti mediante mod. F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne determina l’ammontare effettivo.
L’agevolazione non potrà però essere ceduta (come avveniva con la versione precedente del 2020) e non concorre alla formazione del reddito (ai fini Ires/Irpef) né al valore della produzione (ai fini Irap).
(andrea raimondo)
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