Io e mio marito abbiamo deciso di separarci ma tra noi c’è accordo in pratica su tutto.
Siamo tutti e due interessati però a ottenere velocemente la separazione ma sembra che a causa dell’emergenza covid le udienze in tribunale vengano fissate a diversi mesi dalla domanda.

I coniugi possono separarsi consensualmente, o chiedere un divorzio congiunto, o modificare le condizioni di separazione o divorzio, senza ricorrere in nessuno di questi tre casi al giudice: è la c.d. negoziazione assistita familiare introdotta nel nostro ordinamento dagli artt. da 2 a 12 del d. l. 132/2014 convertito il l. 162/2014.
La procedura è molto semplice e presuppone due condizioni essenziali, che peraltro nel Vs. caso non dovrebbe essere difficile far sussistere:

– che i coniugi siano d’accordo;

– che ognuno dei due sia assistito da un avvocato;

La procedura si snoda in (sei) fasi successive ma, come vedremo, può risolversi in sostanza in soli due incontri tra i coniugi.
Queste le sei fasi:

– un coniuge chiede al proprio avvocato di sollecitare l’altro coniuge ad aderire a una convenzione, appunto, di negoziazione assistita;

– l’altro coniuge, se concorda, accetta e dà incarico a propria volta al suo avvocato di predisporre una convenzione con cui le parti si impegnano a raggiungere un accordo entro tre mesi;

– al primo incontro tra loro, i coniugi sottoscrivono la convenzione e iniziano le trattative;

– raggiunto l’accordo, le parti vengono convocate [ed è qui il secondo incontro] e sottoscrivono l’atto che viene poi depositato entro dieci giorni all’ufficio del procuratore della repubblica presso il tribunale competente per una verifica dello stesso;

– il P.M. potrà autorizzare o meno l’accordo e se del caso concederà il nulla osta: egli dovrà comunque valutare in particolar modo le disposizioni relative ai figli minori o maggiorenni bisognosi di protezione;

– ottenuto il nulla osta del P.M., uno degli avvocati invierà l’accordo e il nulla osta o l’autorizzazione all’ufficiale di stato civile.

La procedura [per la quale non è dovuto neppure il contributo unificato] è così conclusa.
L’accordo raggiunto tra le parti – questo l’aspetto essenziale, naturalmente – sostituisce e produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono la separazione, il divorzio, o le condizioni di separazione o divorzio.
L’accordo inoltre costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Anche i documenti necessari sono pochi e di facile acquisizione:

– estratto integrale dell’atto di matrimonio;

– certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi [reperibile tramite lo Spid presso l’anagrafe nazionale della popolazione residente];

– dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;

– copia di un loro documento di identità e del codice fiscale.

L’estrema semplicità della procedura, comunque, la rende sempre più gettonata, e del tutto comprensibilmente.

(aldo montini)

 

 

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!