Ho acquistato da un’impresa di costruzione un immobile ristrutturato per il quale usufruirò del bonus 50%. In questo caso è possibile usufruire anche del bonus mobili per gli acquisti di mobili fatti dopo il rogito riguardante l’immobile?
La risposta è affermativa.
Il bonus mobili [ed elettrodomestici…] spetta ai contribuenti che hanno realizzato determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio ed usufruiscono della relativa detrazione.
Tra gli interventi che costituiscono presupposto per poter richiedere [anche] il bonus in questione sono compresi quelli di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l’immobile.
In tali situazioni, infatti, la detrazione del 50% per gli interventi edilizi (calcolata su un importo pari al 25% del prezzo dell’abitazione) spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari; e al contribuente compete anche la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile ristrutturato.
Ricordiamo che la norma prevede che per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i mobili, fermo tuttavia che – in caso di acquisto dell’immobile da imprese, come esposto nel quesito – per data di inizio lavori deve intendersi quella di acquisto o di assegnazione.
Per quanto invece riguarda gli interventi sui singoli appartamenti, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore ad A+).
La detrazione, lo ricordiamo, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
L’Agenzia delle entrate ha aggiornato gli esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che hanno diritto al bonus mobili, ed esattamente:
- Manutenzione straordinaria:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- realizzazione dei servizi igienici;
- sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- costruzione di scale interne;
- sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare.
- Ristrutturazione edilizia:
- modifica della facciata;
- realizzazione di una mansarda o di un balcone;
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
- apertura di nuove porte e finestre;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
- Restauro e risanamento conservativo:
- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
- ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio.
- Manutenzione ordinaria su parti condominiali:
- tinteggiatura pareti e soffitti
- sostituzione di pavimenti
- sostituzione di infissi esterni
- rifacimento di intonaci
- sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
- riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
- riparazione delle grondaie
- riparazione delle mura di cinta.
Sono tutti lavori, quindi, che possono anch’essi beneficiare del bonus mobili sempre in connessione però, come ribadito più volte, con lavori di manutenzione e/o ristrutturazione di singole unità abitative o di interi edifici residenziali.
(gianmarco ungari)
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