[…della definizione agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione]

 

L’art. 5 della l. n. 130 del 31 agosto 2022 [di riforma del processo tributario] ha anche introdotto – come abbiamo più volte sottolineato – la definizione agevolata dei giudizi pendenti alla data del 15 luglio 2022 semplicemente notificando il ricorso alla controparte proprio entro il 16 settembre p.v., perché del resto vale anche nel caso in cui sia stata/sia l’Ade a notificare al contribuente la sua impugnativa.


N.B. Art. 5 comma 4: “Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva”.


Sarà dunque possibile, in particolare, presentare domanda entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge [e perciò entro il 14 gennaio 2023] e accedere a questa importante agevolazione versando il 5% del valore della controversia per le liti pendenti presso la Suprema Corte il cui valore non sia superiore ad Euro 100.000 e “per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio”.

Diversamente, nel caso in cui “l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito” e il valore della lite non sia superiore ad Euro 50.000, la definizione della controversia sarà consentita solo con il versamento del 20% del suo importo e, a proposito del valore della lite, è opportuno rammentare che lo stesso è rappresentato dall’ammontare delle imposte recuperate a tassazione, al netto di sanzioni ed interessi.

Bisogna inoltre precisare che, ai sensi del sesto comma della disposizione in esame (il detto art. 5 della l. 130/22), sono escluse dalla definizione agevolata:

  • le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 [come pure l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione];
  • nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589.

In sintesi, dunque, il contribuente che si trova nelle dette condizioni, può beneficiare della definizione agevolata notificando il ricorso, lo ribadiamo a chiare lettere, entro il 16 settembre 2022, e sempre tenendo conto che:

  • la sentenza della regionale non deve essere stata depositata successivamente al 15 luglio;
  • alla data del 15 luglio la sentenza non deve essere passata in giudicato.

Come vedete, tuttavia, questo è un “intreccio” di date che non può non imporre qualche chiarimento, se non addirittura alcuni approfondimenti, anche sul piano normativo, perché rischia di risolversi in un ginepraio di scarsa utilità per il contribuente a favore del quale – non va dimenticato – la misura è stata invece disposta.

D’altronde, sono in questo momento numerose le richieste di delucidazioni proveniente da più parti, e quindi staremo a vedere.

(cesare pizza)

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