L’unica farmacia presente nel comune vicino al mio è fallita e sta per chiudere e il Sindaco non sa come poter assicurare l’assistenza farmaceutica. Mi piacerebbe avere da voi un suggerimento in merito, tenendo presente che il Comune – con la chiusura di un paio di locali per cessata attività – potrebbe agevolare la continuazione dell’assistenza destinandone uno o due proprio al dispensario.

Ci sembra probabile che le preoccupazioni del Sindaco derivino dalla difficoltà di reperire farmacisti disponibili a gestire provvisoriamente una farmacia destinata a essere forse riassunta in via definitiva – da altro titolare – in tempi non troppo lunghi, quando cioè sarà stata espletata l’asta fallimentare o altra misura del genere.

La soluzione che sembra più plausibile è quindi quella dell’immediata istituzione, da parte della Regione, di un dispensario [i presupposti di cui all’art. 1 della l. 221/68, come modificato dall’art. 6 della l. 362/91, ricorrono del resto pienamente, non essendo al momento “aperta la farmacia privata… prevista dalla pianta organica”], che non parrebbe in ogni caso complicato affidare rapidamente ad altro farmacista “con preferenza per il titolare della farmacia più vicina”.

Quest’ultimo, infatti, non dovrebbe incontrare grandissime difficoltà nell’assumerne la gestione, trattandosi in realtà di aprire un presidio le cui dimensioni possono in fondo muoversi “tra uno e cento”, nel senso che sarà lui a scegliere se conferire al dispensario contenuti aziendali di una certa consistenza, oppure – come questa vicenda sembra indicare – ridotti ai minimi termini.

Per la verità, sempre più frequentemente l’amministrazione comunale [che generalmente è quella cui la legge regionale attribuisce l’individuazione della farmacia affidataria] preferisce – in luogo di privilegiare in via prioritaria la vicinitas, come pur la legge prevederebbe, senza dover ricorrere a criteri ermeneutici diversi, tenendo presente se non altro il vecchio brocardo “in claris non fit interpretatio” – indire una selezione tra più titolari di farmacie che aspirino all’assegnazione del presidio.

Ma, salva questa ipotesi, sarà, come detto, proprio il “titolare della farmacia più vicina” [o, in caso di sua rinuncia, quello di altro esercizio della “zona”] ad essere prioritariamente interpellato per la gestione del dispensario.

Del resto, in queste vicende – che nei piccoli centri ricorrono spesso – i Sindaci, quantomeno in via interinale non possono non contribuire [dovendosi rendere parte diligente in tale direzione proprio per le ragioni che Lei ha indicato] appunto con la messa a disposizione gratuita di locali a favore dell’assegnatario, quel che potrà quindi – specie nel Suo caso da quel che leggiamo – risolvere i problemi più immediati dell’assistenza farmaceutica nel paese.

(cesare pizza)

 

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