Mio padre aveva lasciato un testamento dal notaio in cui lasciava a me la totalità delle quote della farmacia e a mio fratello una più che cospicua somma di denaro.
Abbiamo però trovato successivamente tra le sue cose anche un altro testamento con data posteriore a quello pubblicato dal notaio. A quale dei due testamenti dobbiamo far fede?
In linea generale, immaginando che quello “pubblicato dal notaio” sia un testamento c.d. pubblico o un testamento c.d. segreto, ma in ogni caso un testamento valido, non c’è differenza in principio tra la loro validità/efficacia e la validità/efficacia di un testamento invece c.d. olografo.
Se quest’ultimo, pertanto, ha tutti i requisiti previsti dal cod. civ., le disposizioni in esso contenute – essendo successive a quelle dell’altro testamento – prevalgono su quest’ultimo, in caso evidentemente di contrasto tra le due disposizioni di ultima volontà.
A meno che, dunque, il testamento olografo non contenga una revoca, anche indiretta, delle volontà espresse in precedenza, sarà necessario un confronto tra i due testamenti per escludere tutte le disposizioni di quello pubblico o segreto che appaiano superate, perché incompatibili con quanto disposto nel testamento olografo.
Il presupposto di tali notazioni è naturalmente la conformità di quest’ultimo alle prescrizioni richieste dal codice affinché le disposizioni in esso contenute possano valere appunto come testamento olografo, che per la sua validità richiede [v. art. 602 cod. civ.] che sia redatto interamente e di suo pugno dal testatore, che contenga il giorno, il mese e l’anno della sua redazione, e che la sottoscrizione apposta dal testatore “alla fine delle disposizioni”, anche se non operata con nome e cognome, designi “con certezza la persona del testatore”.
Concludiamo, ribadendo che le disposizioni del testamento olografo – ricorrendone i presupposti di forma ora accennati – prevalgono in caso di contrasto, appunto perché successive, a quelle dell’altro testamento.
(cesare pizza)
(gustavo bacigalupo)
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