Con il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (c.d. Decreto Lavoro) – pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021 – viene disposto un ulteriore, anche se molto sofferto per le ragioni che abbiamo rilevato dai giornali, rinvio dell’attività di riscossione al 31 agosto 2021.
La sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto p.v., riguarda le seguenti entrate tributarie e non tributarie derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010);
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010);
  • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);
  • ingiunzioni emesse dagli enti territoriali (ai sensi del R.D. n. 639/1910);
  • accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, L. n. 160/2019).

I versamenti oggetto di sospensione – attenzione – devono/dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021.
Ricordiamo inoltre che [v. Sediva News del 05/05/2021] per il contribuente ci sarà la possibilità, in alternativa al pagamento in unica soluzione, di poter chiedere la rateazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973) da presentare entro il predetto termine di pagamento, che oggi diventa dunque il 30 settembre p.v..
In quella circostanza veniva anche chiarito che [come previsto dal Decreto Sostegni] l’Agenzia delle Entrate-Riscossione durante il periodo di sospensione non attiverà alcuna nuova procedura né cautelare, come il fermo amministrativo o l’ipoteca, né esecutiva, come il pignoramento.
La sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego o a titolo di pensioni e/o trattamenti assimilati – già prorogata al 30 giugno 2021 (dal Decreto Sostegni bis) – viene ora spostata al 31 agosto 2021.
Il datore di lavoro riprenderà quindi a effettuare le relative trattenute a decorrere dal 1° settembre 2021.

(andrea raimondo)

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