[…mentre, per quel che riguarda il socio farmacista, egli deve versare – salvo che lo statuto non preveda per lui un compenso per l’incarico di amministratore – soltanto il contributo annuo in misura fissa all’Enpaf, lavori o non lavori nella farmacia sociale e/o nella società]

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 25341/2022, ha affrontato ancora una volta il tema della contribuzione Inps per i soci di Srl che non prestano attività lavorativa.

La Suprema Corte ha peraltro confermato l’orientamento precedente, ormai in realtà consolidato, secondo cui i redditi di partecipazione nelle Srl del mero socio di capitali non rientrano nell’imponibile previdenziale, e naturalmente stiamo parlando del socio non farmacista per quanto chiarito sul socio farmacista nel sottotitolo di queste note.

Pertanto, nel caso in cui il socio [non farmacista] non eserciti attività lavorativa nella/per la società e/o nella/per la farmacia sociale, l’esclusione dalla contribuzione previdenziale dei redditi di partecipazione a lui ascritti/ascrivibili è pienamente legittima, ma – attenzione – l’atto costitutivo/statuto della srl deve aver cura di sottrarre espressamente quel socio a qualsiasi obbligo lavorativo e di non attribuirgli comunque compiti amministrativi o gestionali.

Diversamente, quando cioè non ricorrano tali presupposti, l’iscrizione all’INPS di tutti i soci [non farmacisti] diventa obbligatoria.

Sono considerazioni, s’intende, che devono ritenersi tutte estensibili senza grandi preoccupazioni anche alle società di persone: quindi anche per le sas e le snc – parlando sempre dei soci non farmacisti perché anche qui tutti i soci farmacisti, se non è riconosciuto loro un compenso per l’incarico di amministratori, se la devono vedere sempre e comunque solo con l’Enpaf – sono configurabili uno o più soci non tenuti all’iscrizione all’Inps, quando anche in questo caso l’atto costitutivo/statuto si premuri di escluderne l’attività lavorativa per/nella farmacia o per/nella società e non conferisca loro attribuzioni di rappresentanza e/o di amministrazione e/o gestione.

È chiaro tuttavia che l’accomandatario non può non rientrare tra i soggetti iscritti obbligatoriamente all’Inps e così pure i soci della snc che non siano espressamente esclusi dall’amministrazione della società e però anche, come già sottolineato, da qualunque attività lavorativa: ma sia per l’uno che per gli altri, quando sono soci farmacisti, vale quanto detto per i soci farmacisti di srl, e dunque non vanno iscritti all’Inps se non quando sia statutariamente contemplato un compenso specifico per la veste di amministratori [di qui, per evitare evidentemente una doppia iscrizione, l’opportunità, anche per ragioni pratiche, di non prevedere nello statuto per soci farmacisti retribuzioni per l’incarico di amministratori svolto da soci farmacisti].

Concludendo, due parole riassuntive sulla posizione dal punto di vista previdenziale del socio farmacista: presti o non presti attività lavorativa, professionale o non, nella società e/o nella farmacia sociale, gli utili di sua pertinenza [e a lui attribuiti per trasparenza, corrispondentemente cioè alla quota di partecipazione] non scontano mai contributi ulteriori all’Enpaf, salva l’eventualità, più volte richiamata, della previsione statutaria di un compenso specifico per l’attività di amministrazione, fermo però in ogni caso che il contributo annuo dovuto all’ente previdenziale in misura fissa “copre” anche eventuali compensi che lo statuto gli riconosca espressamente per l’attività lavorativa da lui espletata al banco o comunque per la farmacia sociale.

Abbiamo voluto affrontare ancora una volta quest’argomento, perché la previsione nello statuto di compensi lavorativi per i soci è in sostanza ormai diventata la regola – e giustamente, aggiungiamo – nelle società di persone o di capitali titolari di farmacia, ma le idee circa gli aspetti contributivi [e anche fiscali] non sembrano ancora chiare a tutti.

(cesare pizza – gustavo bacigalupo)

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