Sono uno dei due soci accomandatari in una sas titolare di farmacia alla quale partecipano anche altri due soci accomandanti che sono nostri parenti.
Mi trovo però costretto in pratica a svolgere io tutto il lavoro per la totale incapacità mostrata dall’altro accomandatario al quale non mi sento di continuare a lasciare tutti i poteri che derivano a noi accomandatari dallo statuto. Posso revocarlo dalla carica?
La revoca degli amministratori nelle società di persone è disciplinata dall’art. 2259 cod. civ. che, nell’ipotesi in cui l’amministratore sia stato nominato nel contratto sociale [come riteniamo sia questo il caso], prevede per la revoca la necessaria sussistenza della famosa giusta causa.
Con giusta causa si intende, ricordiamolo, qualunque evento che integra una violazione degli obblighi di buona amministrazione rendendo impossibile il corretto proseguimento del rapporto sociale, anche se ci rendiamo ben conto quanto sia complicato nel concreto dimostrare – per giungere alla revoca all’altro amministratore dell’incarico – la reale sua incapacità a compiere atti di gestione e soprattutto la gravità delle conseguenze che ne possono derivare.
Inoltre, se pure la giurisprudenza è dell’avviso che – per disporre la revoca per giusta causa – sia necessario il consenso di tutti i soci, essa può cionondimeno essere chiesta giudizialmente anche per iniziativa dei singoli.
Insomma, nel caso in cui – non riuscendo a individuare altre vie di uscita da una situazione evidentemente complessa come quella in cui la sas versa in questo momento – Lei decidesse di intraprendere un’azione legale diretta alla revoca del Suo co-amministratore, sarà quindi necessario che il giudice ravvisi i presupposti per configurare per l’appunto una giusta causa di decadenza dalla carica.
(cesare pizza)
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