La ns. snc è proprietaria delle mura della farmacia e vorremmo installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto o sul lastrico solare del condominio per sfruttare le agevolazioni fiscali.
Possiamo farlo?
Con la l. n. 220 del 2012 – di riforma normativa del condominio negli edifici – è stato introdotto nel cod. civ. l’art. 1122 bis, al fine precipuo di facilitare l’uso/utilizzo da parte del singolo condomino di parti comuni del condominio proprio per l’installazione di impianti fotovoltaici volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili non inquinanti e quindi al contenimento dei consumi energetici.
L’art. 1122 bis, infatti, riconosce a ogni condomino la possibilità di installare pannelli fotovoltaici [appunto per la produzione di energia da fonti rinnovabili] sul lastrico solare e su ogni altra idonea superficie comune, subordinando l’esercizio di tale facoltà alla previa comunicazione all’amministratore del Condominio indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L’assemblea condominiale, allo scopo convocata dall’amministratore, può esercitare in questi casi poteri ben limitati, imponendo – con una delibera assunta con le maggioranze prescritte dal quinto comma dell’art. 1136 [cioè con la maggioranza degli intervenuti e il voto favorevole di almeno i due terzi del valore complessivo dell’edificio] – particolari cautele a salvaguardia del decoro architettonico, della stabilità e della sicurezza dell’edificio.
L’assemblea, inoltre, può subordinare l’esecuzione di tali lavori alla prestazione di particolari garanzie da parte dell’interessato per i danni eventuali.
Ma, se prescindiamo dalle particolarità cui si è fatto cenno, l’assemblea non ha in principio alcuna facoltà di negare al condomino richiedente l’autorizzazione ad eseguire impianti del tipo di quelli da Lei indicati.
Del resto, un’autorizzazione in realtà non è neppure richiesta quando si tratti – come si tratterebbe in questo caso – di utilizzare uno dei beni comuni previsti nell’art. 1117 [cioè: a) tutte le parti dell’edificio condominiale necessarie all’uso comune, come i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i cortili, le facciate, ecc.; b) le aree destinate al parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, la lavanderia, ecc.; c) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati anche qui all’uso comune, come gli ascensori, gli impianti idrici, gli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento, gli impianti TV, ecc.], pur fermo beninteso il rispetto dell’obbligo di non alterarne la destinazione, di non impedire agli altri condomini di “farne parimenti uso secondo il loro diritto” [art. 1102, c1] e di non “estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri” [art. 1102, c2].
Per quanto La riguarda, insomma, l’assemblea non potrebbe vietarLe l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul lastrico solare, ma soltanto imporLe eventualmente particolari cautele quando l’installazione comporti modifiche alle parti comuni, come peraltro potrebbe verificarsi proprio in un caso del genere.
(aldo montini)
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