Il retro della farmacia si affaccia su un’area interna condominiale, che è un vero e proprio giardino, nel quale risuonano però a un volume intollerabile, e praticamente per l’intera giornata, gli echi della batteria di un condomino del primo piano che suona per mestiere.
Il regolamento vieta tra le 14.00 e le 16.00 attività “rumorose”.
Nonostante io abbia sollevato il problema agli altri condomini, che comunque concordano con me, in realtà sembra che sia soltanto io a lamentarmi di questa situazione: secondo voi, se mi trovassi solo ad agire per questo fatto, potrei incontrare qualche difficoltà?
Considerate che questo batterista è oltretutto molto arrogante anche nei modi e comunque sta di fatto che il rumore ingenera grande disturbo anche all’attività della farmacia, soprattutto per quanto riguarda il laboratorio e il magazzino.
Così il comma 1 dell’art. 844 del cod. civ.: “Il proprietario di un fondo non puo’ impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilita’, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
Come si vede, quindi, per contemperare gli interessi dei proprietari di “fondi” contigui [come in realtà sono spesso tutti gli appartamenti di un condominio, specie quando sia in ballo – come nel Vs caso – un cortile, un giardino comune, ecc.], il codice non vieta in principio immissioni, rumori, ecc., ma solo quando essi eccedano la “normale tollerabilità”.
Entriamo nel campo abbastanza oscuro degli atti c.d. emulativi, quelli cioè che ineriscono virtualmente al diritto di proprietà e al suo esercizio ma che nel concreto possono rivelarsi come diretti al nocumento e/o molestia di altri.
È chiaro però che la normale tollerabilità può essere valutata soltanto caso per caso non essendo in realtà definibile astrattamente.
Come Lei la descrive, tuttavia, la Sua sembrerebbe una vicenda non meramente “borderline”, da cui invece può derivare [tanto più considerando che un pregiudizio alla Sua attività d’impresa, derivante dall’intensità straordinaria dell’uso della batteria, può forse essere dimostrato senza grandissima difficoltà] anche un diritto al risarcimento dei danni che comunque può essere azionato – per rispondere a una Sua precisa domanda – anche senza necessità che a Lei si uniscano altri condòmini.
(cesare pizza)
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