Io e due mie colleghi, farmacisti anche loro, vogliamo costituire una srl per acquistare una farmacia per la quale abbiamo già firmato il preliminare.
Siamo dell’idea di inserire nello statuto una disposizione per rendere intrasferibili le quote sociali e vorremmo perciò conoscere le eventuali controindicazioni.

Il nostro ordinamento ha in effetti legittimato per le srl le c.d. clausole di intrasferibilità delle partecipazioni, che generalmente vengono inserite nello statuto quando si renda opportuno o necessario salvaguardare le attività sociali per la loro forte dipendenza da alcuni requisiti [ad es. professionali] dei soci.
Queste clausole sanciscono quindi l’impossibilità per i soci e per i loro eredi di cedere le proprie quote sociali, vincolandole a preventive approvazioni da parte degli altri soci o dell’organo amministrativo.
Tuttavia, tali clausole presentano un grande limite, perché l’art. 2469, comma 2, cod. civ., prevede in queste ipotesi la facoltà per i soci e/o gli eredi di esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso ex art. 2473 cod. civ.
Unico parziale rimedio al detto limite è previsto dallo stesso art. 2469 cod. civ. che permette di esercitare il diritto di recesso successivamente al decorso di due anni decorrenti dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
La ratio della norma è però chiara: le quote delle società di capitali, e perciò delle srl, devono poter circolare a giudizio del legislatore con modalità di massima libertà possibile e – quando si introducano limitazioni a tale libertà – il socio deve aver diritto di uscire dalla società in qualunque momento, naturalmente con la liquidazione del valore della sua quota.

(cesare pizza)

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