Vorrei porvi due  quesiti, affidandomi alla vs. comprovata disponibilità.
1) Vorremmo affittare o acquistare un secondo locale per la nostra farmacia da adibire a uffici e  magazzino (si tratta di un secondo magazzino perché la farmacia è già provvista del magazzino principale): tale locale si trova molto distante dalla nostra farmacia e pertanto ci chiediamo se sussiste l’obbligo del rispetto della  pianta organica.
2) La ns. società titolare di farmacia può essere titolare anche di una Parafarmacia? In caso di risposta affermativa la parafarmacia deve rispettare la pianta organica?

È una “disponibilità” che questa volta ci sembra sufficiente “comprovare” soltanto in sintesi, trattandosi in realtà di due questioni affrontate più volte [e di recente] anche se sempre attuali.

Dunque, al primo quesito si può dare tranquillamente risposta positiva, come del resto depone anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato, pur relativa a un laboratorio galenico: beninteso, il nuovo locale, ubicato all’interno o all’esterno della sede di pertinenza [essendo questo un aspetto non decisivo], non potrà essere accessibile al pubblico e però la sua annessione aziendale dovrà comunque essere formalmente resa nota alla CCIAA [con conseguente annotazione nel Registro delle Imprese], all’Amministrazione finanziaria [con il mod. telematico Aa7 o Aa9] e alla Asl [con una banalissima Dia].

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Deve invece essere inevitabilmente negativa  la risposta al secondo quesito perché tuttora una società titolare di farmacia non può avere altro oggetto che l’assunzione della titolarità e/o gestione di farmacie: su questo punto e in tal senso il Consiglio di Stato continua infatti a mostrare assoluta fermezza, anche se nessuno è riuscito ancora a spiegare perché mai al titolare individuale di farmacia l’apertura di una o più parafarmacie continui a essere liberamente consentita e a una società di persone o di capitali continui invece a essere irrimediabilmente preclusa per il dato meramente formale della esclusività dell’oggetto sociale prevista nel primo periodo del comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91 sin dalla nascita di tale disposizione e così sopravvissuta anche alla l. 124/2017.

La parafarmacia, che notoriamente è estranea a qualsiasi “pianta organica”, potrà essere semmai assunta e gestita da uno o più dei soci, sia individualmente che costituendo una separata società di persone o di capitali, ma non dall’attuale vs. società come tale.

(gustavo bacigalupo)

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