Ho attrezzato una struttura assimilabile a un gazebo in uno spazio antistante la farmacia e precisamente a una distanza inferiore a 2 metri dall’ingresso fornitori e a 8 metri dall’ingresso principale.
Io ritengo che questa struttura, che sto utilizzando per test e tamponi, sia conforme all’accordo con la Regione Puglia, ma proprio oggi mi è stata resa nota la posizione contraria dell’Asl che credo sia stata sollecitata a intervenire dal titolare della farmacia più vicina che dista dalla mia circa 100 metri perché sono tutte farmacie di antica istituzione.
Vorrei conoscere il vs. parere.

Questo il testo della disposizione dell’accordo pugliese che qui interessa:

“c) I test possono essere eseguiti:

  • in ambiente esterno e adiacente alla farmacia: anche su suolo pubblico (ad es. gazebo, camper, tende da campo, ecc.), ovvero in apposito locale, compreso nel perimetro della pianta organica della farmacia, a distanza non inferiore a 200 m da altra farmacia

Questo è invece il testo [che può aiutarci a meglio comprendere quello pugliese] dell’omologa disposizione dell’accordo Regione Campania – Rappresentanze farmacie:

2. in Ambiente Esterno e Adiacente alla Farmacia, anche su suolo pubblico con modalità di esecuzione che garantiscano gli indispensabili parametri di sicurezza per l’utenza:

A.Gazebo

B.Camper

C.Tende da Campo

DIn apposito locale, compreso nel perimetro della pianta organica della farmacia e possibilmente nelle sue adiacenze, a distanza non inferiore a 200 metri da altra farmacia esistente.”

Come si vede dal confronto dei due testi, si tratta di due discipline che nella sostanza sono tra loro sovrapponibili, tant’è che verosimilmente uno dei due accordi si è ispirato all’altro.
È vero che nell’accordo campano l’attivazione del servizio “in apposito locale” è stata prevista separatamente [sub D] dalle altre ipotesi [sub A, B e C], mentre nell’accordo pugliese queste ultime vengono ricondotte a uno stesso presupposto [l’installazione della struttura “in ambiente esterno e adiacente alla farmacia: anche su suolo pubblico (ad es. gazebo, camper, tende da campo, ecc.)”].
E però, in ambedue gli accordi c’è la stessa distinzione di fondo tra:

una struttura sicuramente diversa da un locale (gazebo, camper e tende da campo) e sicuramente installatain ambiente esterno e adiacente alla farmacia” ed eventualmente “anche su suolo pubblico”;

e

– “un apposito locale, compreso nel perimetro della pianta organica della farmacia, a distanza non inferiore a 200 m da altra farmacia” [con l’ulteriore precisazione – “possibilmente nelle sue adiacenze” – poco o nulla significativa che leggiamo solo nell’accordo campano].

Se quindi nell’accordo campano è l’autonoma e separata collocazione [sub D] dell’ipotesi di utilizzo di “un apposito locale” a distinguerla dalle altre ipotesi ivi indicate [sub A, B e C], nell’accordo pugliese è la disgiuntiva “ovvero” a segnarne la netta distinzione.
Pertanto, le due condizioni della inclusione “nel perimetro della pianta organica della farmacia”, da un lato, e della “distanza non inferiore a 200 m da altra farmacia”, dall’altro, possono ragionevolmente riguardare soltanto i casi in cui la farmacia opti per l’espletamento del servizio in “un apposito locale”, essendo invece sufficiente – quando essa scelga di avvalersi di una struttura esterna – che questa sia installata in ambiente “adiacente alla farmacia” [quella di pertinenza, ovviamente].
Nel Suo caso, in definitiva, ci pare di poter concludere per la piena legittimità della struttura esterna come da Lei installata, quale che sia la distanza dalle altre farmacie, non essendo seriamente contestabile la sua adiacenza al locale farmacia, che è del resto la sola prescrizione che poteva/può riguardarla.

(gustavo bacigalupo)

 

 

 

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