L’art. 787 cod. civ. stabilisce che “la donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità”.
La disposizione disciplina, come vediamo, proprio l’errore sul motivo che può inficiare una donazione: il motivo – è necessario precisarlo – è la ragione o l’insieme di ragioni che hanno indotto il donante a “compiere” una “liberalità” a beneficio di un qualsiasi terzo, esattamente disponendo a suo favore “di un suo diritto o assumendo” verso lo stesso un’obbligazione.
Ora, l’errore sul motivo consiste in una falsa rappresentazione della realtà e/o anche delle ragioni che hanno portato il donante a “compiere la liberalità”; e però, quando l’errore risulti essere stato per lui determinante nella scelta per l’appunto di “compiere la liberalità”, allora il donante sarà legittimato ad agire per chiedere l’annullamento dell’atto.
Ci rendiamo ben conto che questo è un argomento che forse in linea generale è un po’ ostico specie per i meno interessati alle cose giuridiche, e però è egualmente importante conoscerlo perlomeno nelle sue linee essenziali, dato che le liberalità sono vicende che prima o poi finiamo per affrontare tutti noi.
Questo tema specifico, quello indicato nel titolo, è comunque stato oggetto di qualche [non più di …qualche] pronuncia della Suprema Corte, di cui tuttavia è stata pubblicata recentemente un’importante ordinanza che è quella n. 1682 del 26 gennaio u.s.
Ora, nel caso deciso dalla Cassazione, un padre di tre figlie aveva donato a una sola di loro un immobile; per poi scoprire qualche tempo dopo che la donataria non era sua figlia disconoscendone pertanto la paternità, per poi decidere, successivamente, di annullare la donazione proprio in applicazione del sopra riportato art. 787 cod. civ., essendo stato l’atto [a suo dire] motivato esclusivamente dal rapporto di filiazione con lei.
Ebbene, la Corte di legittimità, confermando le conclusioni cui erano giunti i giudici di primo e secondo grado, ha affermato che, “sebbene alla data della donazione il ricorrente risultasse essere genitore di ben tre figlie, e che solo una di esse fosse stata beneficiata della donazione”, ciò non consente di affermare in maniera univoca che fosse stato proprio il rapporto filiale a motivare la donazione perché, continua e conclude la Cassazione, “il motivo ritenuto, nella prospettiva del ricorrente, determinante avrebbe dovuto indurre a coinvolgere nella donazione anche le altre due sorelle”.
È dunque opportuno – anche se l’assunto dei giudici di Piazza Cavour non sembra pienamente convincente – che, quando intenda procedere a un atto di liberalità delicato come la donazione, il donante abbia intendimenti solidi di porre in essere proprio una …liberalità, se del caso esternandoli nel rogito.
(matteo lucidi)
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