[…e i versamenti effettuati entro il 2 agosto p.v.]
Ecco dunque l’annunciata proroga della sospensione della riscossione: infatti, l’art. 9 del Decreto Sostegni bis fa slittare fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell’attività di riscossione.
La situazione che ora si prospetta è la seguente:
- è sospeso fino al 30 giugno p.v. l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione [come, ad esempio: fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti];
- devono essere effettuati entro il 2 agosto p.v. (dato che il 31 luglio cade di sabato) i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione.
La norma approvata si inserisce nella ben più ampia misura del “congelamento” di qualsiasi atto da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, che – come abbiamo visto tutti – si sta protraendo ormai da più di un anno, dato che, è utile rammentarlo una volta di più, l’art. 68 del Decreto Cura Italia aveva sospeso i termini, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:
- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.
Per questi atti era stato previsto fin da allora che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione; ora quindi, come detto, essendo stata disposta fino al 30 giugno p.v. la sospensione dell’invio di cartelle e dell’avvio di procedure, i versamenti vanno effettuati entro il prossimo 2 agosto, anche se – in alternativa – il contribuente può anche ora, ed entro questo stesso termine, chiedere la rateazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973).
La proroga, infine, è stata prevista anche per la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, o a titolo di pensioni e trattamenti assimilati: anch’essa infatti è stata prorogata al 30 giugno p.v.
Il datore di lavoro, di conseguenza, riprenderà a effettuare le relative trattenute a decorrere dal 1° luglio 2021.
(andrea raimondo)
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