Avete anche recentemente ricordato che la Legge di Bilancio 2019 ha riaperto i termini per fa fuoriuscire in modo conveniente per l’imprenditore individuale l’immobile strumentale della farmacia, purché quest’operazione avvenga nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2019.
Ora, se ad aprile 2019 una farmacia ha cessato l’attività può esercitare ugualmente questa facoltà? O è necessario che rimanga attiva almeno fino al 31 maggio 2019?

Possono avvalersi dell’agevolazione i soggetti che alla data del 31 ottobre 2018 rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano almeno fino al 1° gennaio 2019, data a partire dalla quale – come viene ricordato nel quesito – assume rilevanza l’esclusione agevolata dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa.

Al contrario, la facoltà di fruire dell’agevolazione è preclusa se al 1° gennaio 2019 la qualifica di imprenditore individuale sia venuta meno perché in tale ipotesi si è già verificato il presupposto per l’attribuzione del bene alla sfera “privata”, con la conseguente applicazione dell’imposta ordinaria sulle plusvalenze eventualmente realizzate e quindi non vi è più da estromettere alcunché.

In tal senso è anche l’avviso espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E/2016, emanata a commento della precedente edizione dell’agevolazione e confermata sul punto nel corso di un incontro con la stampa specializzata.

Nel vs. caso, quindi, l’opzione [tecnicamente di questo si tratta] può essere legittimamente esercitata, perché al 1° gennaio di quest’anno la farmacia – proprio perché ancora in attività – deteneva evidentemente l’immobile nell’impresa e quindi ben poteva scegliere la sua esclusione agevolata.

(chiara lani)

 

 

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