[…ma non è così per tutti gli integratori alimentari]

Se l’integratore rientra tra le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove [e, più specificamente, nella Nomenclatura Combinata dell’Unione Europea (in particolare Regole 1 e 6), nell’ambito del Capitolo 21: “Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 2106 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, più specificatamente, al codice NC 21069098: -”altre”], ed esclusi in ogni caso gli sciroppi di qualsiasi natura, le cessioni sono soggette all’aliquota Iva ridotta al 10%, come ha avuto modo di precisare l’Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli n. 332, n. 333 e n. 334 dell’11/05/2021.

Il caso di specie esaminato riguardava la cessione di un integratore a base di carboidrati e caffeina destinato agli sportivi e che, secondo l’Amministrazione Finanziaria, può essere ricompreso nella suindicata nomenclatura beneficando pertanto dell’aliquota Iva al 10% [Tabella A, parte III, punto 80 del dpr n. 633/1972].

Chiarisce inoltre l’Agenzia delle Entrate che gli integratori alimentari non sono prodotti che beneficiano automaticamente dell’aliquota Iva al 10%, perché si tratta di beni non ricompresi in nessuna delle parti della Tabella A del dpr n. 633/1972 [quelle appunto relative ai prodotti che scontano le aliquote ridotte].

L’eventuale applicazione agli integratori alimentari di un’aliquota Iva ridotta, concludendo, è quindi decisa caso per caso, ovvero ogni qual volta i loro componenti siano annoverabili nella nomenclatura sopra riportata in base al parere dell’Agenzia delle Dogane che ne ha analizzato la relativa composizione.

                                                                 (marco righini)

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