Siamo due soci al 50% di una snc da quasi venti anni.
Recentemente ho riscontrato comportamenti del mio socio, che ha un’età un po’ avanzata, tutt’altro che in linea con gli impegni assunti nello statuto, perché in pratica non viene più a lavoro, sottrae forse con troppa facilità del denaro dalla cassa, preleva indebitamente farmaci e altri articoli e così via.
La scadenza della società è lontana e vorrei sapere se ci sono gli estremi per lo scioglimento anticipato, anche perché escluderlo dalla società – sempre che sia possibile – sarebbe una soluzione molto onerosa, come anche il recesso da parte mia.

Se è agevolmente percorribile la via del Suo recesso dalla snc per giusta causa [ma si ricordi che eventuali addebiti vanno provati] o quella – meno semplice – dell’esclusione del socio per inadempimento al contratto sociale [in ogni caso ai sensi del comma 1 dell’art. 2286 cod. civ.], tutt’altro discorso va fatto per lo scioglimento anticipato cui del resto sarebbe complicatissimo giungere anche invocando condotte di un socio perfino macroscopicamente contrarie agli interessi della società.
Questo in pratica è stato anche l’assunto recente della Suprema Corte [n. 28716 del 16 dicembre 2020] che ha sottolineato come le gravi inadempienze di uno dei due soci in una società di persone non comportino l’impossibilità al perseguimento dell’oggetto sociale.
La Corte ha ribadito che in casi come questi sono esperibili – come accennato poco fa – i rimedi del recesso e dell’esclusione, esattamente le due misure che sembrerebbero a Lei poco gradite, e le ragioni [economiche e fiscali] sono facilmente intuibili.

(matteo lucidi)

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