Nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria di un mio immobile ad uso abitativo (non prima casa), nel caso di acquisto diretto di “beni finiti”, ad esempio prodotti per impianto elettrico, si può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10% da parte del rivenditore?
Oppure, per usufruirne è necessario che il rivenditore fatturi alla ditta o al prestatore d’opera che esegue i lavori?
In linea generale, come noto, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire appunto dell’aliquota Iva ridotta al 10%.
Questa agevolazione, tuttavia, si applica in principio – come del resto è sempre stato – sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’aliquota agevolata si applica, è vero, anche sulla cessione dei beni, ma soltanto se la cessione viene operata nell’ambito del contratto di appalto.
Non spetta, pertanto, sugli acquisti effettuati direttamente dal committente o quando i beni sono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.
(marco righini)
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