Le erogazioni liberali da Covid 19 debuttano nel mod. 730, la cui versione precompilata sarà disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 10/5/2021 e dovrà essere inviata entro il 30/9/2021.
Ricordiamo che per tali donazioni effettuate in favore:

  • dello Stato,
  • delle regioni,
  • degli enti locali territoriali,
  • di enti o istituzioni pubbliche,
  • di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti

spetta una detrazione del 30% nel limite massimo di spesa di 30 mila euro.

ATTENZIONE: per valorizzare le erogazioni in natura si deve fare riferimento alla regola del valore normale di cui all’art. 9 TUIR: in pratica il loro valore commerciale attuale.

In sede di compilazione del Mod. 730/2021, per usufruire della detrazione, si dovrà indicare nel Quadro E (righi da E8 a E10):

  • in colonna 1, il codice 72, che identifica il tipo erogazioni;
  • in colonna 2, l’ammontare dell’erogazione effettuata, entro il precisato tetto di spesa agevolabile.

L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il medesimo codice onere 72.
Per dare un’idea della misura del beneficio fiscale un semplice esempio potrà essere d’aiuto.
Per una erogazione di 2.000 euro (da indicare in colonna 2 come detto sopra), nel “calcolo delle detrazione” (Mod. 730-3/2021) per queste erogazioni liberali, si riporterà:
2.000 x 30%= 600 euro.
Ricordiamo infine che sono escluse dal diritto alla detrazione le erogazioni liberali in denaro se effettuate con metodi non tracciabili.

(stefano civitareale)

 

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