- 1. Sono un farmacista e non vorrei assolutamente vaccinarmi: posso evitare la sospensione dall’albo?
Come ci pare di aver ampiamente già chiarito nell’analisi del DL [v. Sediva News del 14/04/2021: “Per chi vale l’obbligo vaccinale”], la persistente inadempienza all’obbligo vaccinale non determina la sospensione dall’albo [dei farmacisti], ma soltanto “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2” [art.4 comma 6 D.l. 1° aprile 2021 n. 44].
La sospensione, dunque, non è e non può essere relativa all’albo professionale, ma allo svolgimento delle attività lavorative che implicano contatti interpersonali e che quindi possono contribuire ad aumentare il rischio di contagio.
- 2. Un nostro collaboratore, farmacista, nonostante il duplice invito della ASL non si sottopone al vaccino, ma nella farmacia non c’è la possibilità di adibirlo ad altre mansioni, né di farmacista né di livello inferiore: dovrò comunque corrispondergli lo stipendio?
Premesso che sorprende la celerità con cui la Regione e la ASL competenti hanno svolto le attribuzioni loro conferite dal DL, al punto che la ASL ha addirittura già invitato due volte (!) a vaccinarsi il vs dipendente, ribadiamo che il provvedimento stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di adibire a mansioni diverse e/o inferiori il dipendente no vax per tutto il tempo in cui egli si sottrae all’obbligo vaccinale.
Tuttavia, per il caso in cui questa soluzione non si riveli materialmente possibile, il comma 8 dell’art. 4 precisa che “per il periodo di sospensione […], non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
In un quadro del genere, quindi, e dando naturalmente per scontato che la farmacia non consenta minimamente – come Lei riferisce – una diversa destinazione lavorativa del dipendente no vax, questi potrà essere effettivamente sospeso dall’attività lavorativa, senza diritto ad alcuna retribuzione: ma, aggiunge il comma 9 dell’art. 4, “la sospensione di cui al comma 6 [n.b. e anche quella di cui al comma 8] mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021” [quando la pandemia sarà verosimilmente e sperabilmente cessata].
- 3. Una nostra commessa non è vaccinata, ma le sue condizioni di salute non lo permettono.
Secondo il disposto del comma 2 dell’art. 4 del DL, “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”
Perciò, in queste evenienze, non si applicano le disposizioni del DL che disciplinano per l’appunto i casi di inadempimento all’obbligo di vaccinazione.
- 4. Se il farmacista collaboratore presenta i risultati di analisi che certificano l’alta presenza di anticorpi, pur non avendo ricevuto il vaccino, sarà esonerato dal farlo? In questo caso potrà lavorare al banco?
La sola deroga prevista dal DL all’obbligo vaccinale è quella appena ricordata nel par. 3 e comunque spetta al medico di medicina generale valutare se l’alta concentrazione di anticorpi possa costituire un fattore di rischio per la salute a seguito dell’inoculazione del vaccino, oltre che per l’esercizio dell’attività lavorativa [quella al “banco”, ad esempio].
Ed è chiaro che questo vale sia per il collaboratore che per qualunque operatore di interesse sanitario dipendente della farmacia.
- 5. Sono un titolare individuale di farmacia ed un mio magazziniere si rifiuta di fare il vaccino, nonostante l’invito della Asl. Posso licenziarlo o per il momento posso solo limitarmi a sospenderlo dal lavoro?
Questa è una domanda che sorprendentemente è stata posta con frequenza, nonostante sia una vicenda ben chiara.
In questo momento, e fino al 30 giugno p.v., permane infatti il divieto generale di licenziamento, che però si protrarrà fino al 31 ottobre anche se per i soli settori destinatari dell’assegno ordinario e della cassa in deroga.
Il divieto non opera soltanto quando ricorra una “giusta causa”.
In ogni caso, ed è quel che conta, per il vs. magazziniere no vax – oltre a non essere ragionevolmente qui configurabile una “giusta causa” – è lo stesso DL a dettare la misura che la farmacia ha a disposizione nei suoi confronti quando, come abbiamo visto, egli non sia adibibile per condizioni oggettive aziendali ad altre mansioni, e si tratta della sospensione del trattamento economico per tutto il periodo in cui si protrae l’inadempimento all’obbligo vaccinale con il già ricordato limite temporale del 31 dicembre 2021.
(Cecilia V. Sposato)
(Matteo Lucidi)
(Cesare Pizza)
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