Con un comunicato stampa del 30 aprile 2021, il MEF ha annunciato la prossima emanazione di una norma che sancirà lo slittamento dal 30 aprile al 31 maggio 2021 del termine di sospensione delle attività di riscossione.
Si tratta, come si vede, di una mini proroga di un solo mese e pertanto la situazione che si prospetta è la seguente:

  • è sospeso fino al 31 maggio 2021 l’invio di nuove cartelle e quindi è sospesa anche la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti;
  • devono essere effettuati entro il 30 giugno 2021 i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della Riscossione.

Come si ricorderà, la norma di riferimento è sempre l’art. 68 del Decreto Cura Italia che aveva sospeso i termini – scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 – per il versamento di somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento;
  • accertamenti esecutivi;
  • accertamenti esecutivi doganali;
  • ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
  • accertamenti esecutivi degli enti locali.

Per questi atti era stato previsto che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Tale disposizione originaria – con il perdurare della situazione emergenziale – è stata successivamente prorogata più volte ad opera degli altri decreti anti Covid succedutisi nei mesi seguenti sino ad arrivare all’ultima proroga contenuta nel c.d. Decreto Sostegni (v. Sediva News del 30/03/2021) con il quale si è fissato al 30 aprile il termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione.
Questo slittamento al 31 maggio delle attività dell’Agente della Riscossione ha però un effetto a catena anche sulla ripresa dei versamenti.
Tuttavia, i versamenti oggetto di sospensione – come già anticipato – vanno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 30 giugno 2021, e in alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può chiedere la rateazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973) da presentare appunto entro il predetto termine di pagamento del 30 giugno p.v.
Bisogna anche precisare che, durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).
La stessa proroga, inoltre, è stata prevista anche per la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, o a titolo di pensioni e trattamenti assimilati: anch’essa infatti è stata prorogata al 31 maggio p.v.
Il datore di lavoro, di conseguenza, riprenderà a effettuare le relative trattenute a decorrere dal 1° giugno 2021.
Nulla, invece, dovrebbe cambiare in merito al versamento delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio, anch’esse oggetto infatti di slittamenti in passato (v. Sediva News del 19/04/2021).
Per questi versamenti, dunque, resta confermato il calendario definito con il Decreto Sostegni: versamento entro il 31 luglio 2021 per le rate 2020 ed entro il 30 novembre 2021 per quelle di quest’anno.

(andrea raimondo)

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