Prima del suo decesso, nostra madre aveva stipulato con noi un patto di famiglia con cui si disponeva della farmacia a mio favore e di una cospicua somma di denaro a mio fratello ma a mio carico.
Può mio fratello, con cui non sono corsi mai buoni rapporti, vantare oggi pretese sulla farmacia, come sta sostenendo?
Dando per scontato – come del resto sembrerebbe – che al patto di famiglia abbia partecipato anche Suo fratello, egli non può vantare diritti o pretese di alcun genere sulla farmacia come tale, fermo naturalmente il rispetto da parte Sua delle obbligazioni da Lei assunte nel patto stesso nei suoi confronti.
Il patto di famiglia, infatti, non costituisce certamente un patto successorio [nullo per il nostro ordinamento] in quanto la farmacia Le è stata trasferita per effetto stesso della stipula del rogito e del resto l’intera disciplina di questa figura – giustamente sempre più gettonata – pone generalmente al riparo i beneficiari da qualsiasi rivendicazione degli altri legittimari e/o loro aventi causa.
In particolare, infatti, ai sensi dell’art. 768 quater cod. civ, quanto ricevuto dai beneficiari – quel che vale perciò anche per la disposizione della farmacia a Suo favore – non è soggetto a collazione o a riduzione.
(cesare pizza)
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