Ho appena dovuto constatare che dal conto corrente della farmacia è stato effettuato un bonifico online di 2.500 euro: noi siamo convinti che sia stato un hacker, cosa che è capitata anche a un altro titolare di farmacia mio amico.
C’è la possibilità che la banca sia tenuta a restituirmi l’importo?
La comodità dell’utilizzo dello strumento [non solo bancario] del conto corrente online si scontra effettivamente – almeno in alcune occasioni – con la vulnerabilità degli strumenti elettronici utilizzati.
La problematica sottesa alla vicenda narrata nel quesito riguarda dunque, è chiaro, l’individuazione del soggetto su cui possa/debba ricadere la responsabilità del bonifico “non autorizzato”.
Cioè, la banca o il correntista?
In prima analisi si dovrà verificare il grado di diligenza delle due figure in gioco, dove al correntista sarà richiesta la diligenza del c.d. bonus pater familias [quindi del c.d. uomo medio] mentre all’istituto quella del professionista bancario, dovendo la banca dimostrare il corretto funzionamento del proprio sistema telematico e, di conseguenza, l’ascrivibilità del fatto alla responsabilità del solo correntista [colui cioè che l’abbia contestata] o, se si preferisce, la sua riconducibilità all’azione di quest’ultimo.
La giurisprudenza della Cassazione [che si è occupata frequentemente di vicende del genere: v. n. 9158/2018, n. 2950/2017, n. 9721/2020 e da ultimo n. 16417/2022] è comunque abbastanza costante – proprio in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici – di includerle “nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento”.
D’altra parte, precisa la Suprema Corte, questa responsabilità dell’istituto bancario va considerata “prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”, cosicché “anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 11/2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente”.
Ci pare, in definitiva, che Lei possa pertanto nutrire più di qualche speranza [soprattutto se sul c/c online “incriminato” la farmacia opera frequentemente] di vedersi restituire la somma, anche perché – proprio quale correntista – dovrà semplicemente provare il contratto e la relativa scadenza, mentre la banca, da par suo, potrà sottrarsi alla responsabilità che le deriva da questo rapporto solo provando, da un lato, di aver adottato tutte le opportune precauzioni [anche e soprattutto sul piano della sicurezza del sistema informatico] e, dall’altro, l’ascrivibilità alla responsabilità esclusiva del cliente dell’operazione contestata.
(aldo montini)
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