La nostra snc, formata da tre farmacisti, è titolare da anni di una farmacia e sta per acquistarne un’altra.
La domanda è questa: se uno di noi, come è nei programmi, si cancella dall’albo, che conseguenze ci sono per l’acquisto della seconda farmacia, negli adempimenti verso il Comune, nei rapporti tra noi regolati dallo statuto attuale e soprattutto per la forma sociale da trasformare in una srl come ci è stato suggerito?
Inoltre, è indifferente la causa della cancellazione dall’albo?
Anche se dovrebbe trattarsi di principi ormai arcinoti, può egualmente valere la pena ricordare ancora una volta che dal 29 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della l. 124/17:
– titolari di farmacia possono essere persone fisiche individualmente purché farmacisti idonei [una condizione che sembra tuttora ineludibile], società di persone, società cooperative a responsabilità limitata ma anche – ed è questa la novità – società di capitali;
– a tutte e tre le dette forme di società, titolari di una o più farmacie, inoltre, possono indifferentemente partecipare farmacisti e “non farmacisti” [quindi la compagine sociale può essere composta dagli uni e dagli altri contemporaneamente, oppure soltanto da farmacisti o soltanto da “non farmacisti”], ma possono partecipare anche altre società, a loro volta di persone o di capitali, purché – se proprio vogliamo prestare ancora fede al noto parere del CdS sulla l. 124/2017 – non siano esse stesse titolari di una o più farmacie.
- Società di diritto comune
È chiaro allora che in questo mutato quadro normativo la perdita [in un qualsiasi momento della vita della società] dello status di farmacista da parte di uno o più soci non può incidere minimamente sulla relativa partecipazione sociale, e questo qualunque sia la causa che ha comportato il venir meno dell’iscrizione all’Albo: un provvedimento dell’Ordine, la pena accessoria di una sentenza penale di condanna, una misura di sicurezza c.d. preventiva o infine una cancellazione volontaria.
Dunque, fossero anche tutti i soci a perdere in un colpo solo il loro status, resterebbero tutti soci a pieno titolo e la società nella pienezza della sua capacità di compiere operazioni economiche e porre in essere negozi giuridici, perciò anche di acquistare una seconda farmacia, anche se – una volta che la sua compagine sociale sia stata interamente “svuotata” di farmacisti – farebbe evidentemente carico alla società l’obbligo, da un lato, di preporre alla direzione responsabile [di ogni farmacia sociale] un farmacista idoneo non socio e, dall’altro, di comunicare alla Asl la cessazione nella farmacia sociale delle prestazioni di farmacista da parte dei soci “cancellati”.
Quanto ai rapporti con il Comune e/o l’ASL, la cancellazione dall’Albo di uno o più soci non dovrebbe di per sè far insorgere l’obbligo di provvedere alla comunicazione prevista nel (nuovo) comma 2 dell’art. 8 della l. 362/91, ma in ogni caso si tratterebbe di un precetto certo non complicato da assolvere.
Piuttosto, è verosimile che in queste evenienze i soci debbano rivedere qualche norma statutaria, e soprattutto quelle riguardanti le prestazioni lavorative [ove previste e regolate, s’intende], perché andrebbero evidentemente riorganizzate e quindi ridisciplinate, magari con uno sguardo anche alle possibili modifiche dei compensi.
È invece sicuramente da escludere un qualunque obbligo di modifica della forma sociale che pertanto – a meno che la comune volontà dei soci non ritenga diversamente – potrà restare serenamente quella di una snc, dato che, come si è visto, anche in una società di persone i soci possono essere tutti “non farmacisti”.
- Società di diritto speciale
Fin qui ci siamo riferiti a società di “diritto comune”, quelle che – come abbiamo precisato in qualche occasione – sono state formate per la gestione di una o più farmacie acquisite a titolo derivativo e quindi a seguito di negozi traslativi [compravendite, donazioni, permute, successioni, conferimenti, ecc., ma per altri versi anche fusioni, incorporazioni, scissioni, ecc.], mentre ragionevolmente diverso può talora rivelarsi il discorso nel loro primo triennio di vita per società di “diritto speciale”, quelle conseguite a titolo originario da più farmacisti congiuntamente e che in un concorso straordinario siano pertanto risultati vincitori in forma associata di una sede farmaceutica/farmacia per la cui gestione abbiano di conseguenza costituito una società di persone o di capitali.
Infatti, se in questa specifica vicenda la titolarità del diritto di esercizio della farmacia è stata assentita alla società come tale [quel che più o meno è stato per il 50% delle farmacie assegnate sinora nei concorsi straordinari] non vediamo ragioni insormontabili perché non debbano valere anche per essa quanto abbiamo poco fa osservato per le società di “diritto comune”: infatti, il socio, farmacista o “non farmacista”, resta tale senza alcuna deminutio o simile, continuando anch’egli – anche se ha perduto lo status di farmacista nel corso del triennio – a partecipare alla “gestione associata… su base paritaria”, avendone piena facoltà.
Ma se [almeno] per i primi tre anni la titolarità della farmacia è stata invece riconosciuta pro quota o pro indiviso ai covincitori, equiparati/equiparabili perciò a perfetti titolari di farmacia in forma individuale, e uno di loro nel corso del triennio perde lo status, come può egli conservare la sua “quota” di titolarità ed evitare così la decadenza dal diritto di esercizio anche dei suoi compagni di ventura, ricordando e tenendo ben presente che per il comma 7 dell’art. 11 del Crescitalia “…la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo (oggi) di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità”?
Temiamo che in tal caso non vi sarebbe scampo né per lui né per gli altri e dunque – quantomeno per i primi tre anni di “gestione associata” – conservare l’iscrizione all’Albo per tutti i covincitori diventa fatalmente una necessità.
(gustavo bacigalupo)
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Almeno per qualche giorno sospendiamo le nostre Rubriche e, dando appuntamento a mercoledì 7 p.v., auguriamo
BUONA PASQUA a tutti
nonostante in questi giorni sia “rosso” l’intero nostro Paese.
(Sediva) (Studio Bacigalupo-Lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!