Con il moltiplicarsi sul mercato dei prodotti omeopatici diventa sempre più frequente per noi dover rispondere in farmacia ai clienti che ci chiedono se il costo del medicinale omeopatico sia detraibile.
Crediamo che la risposta sia senz’altro affermativa, ma vorremmo conoscere in base a quale norma.
La risposta – è vero – non può che essere affermativa, anche se francamente non ci pare che il numero dei farmaci omeopatici sul mercato sia in aumento, e però le cose potrebbero stare proprio come Lei afferma.
In ogni caso, e almeno questo è fuori dubbio, una circolare dell’Agenzia delle Entrate [n. 14/2023] ha chiarito che i prodotti [ma può essere corretto anche definirli medicinali…] omeopatici rientrano tra le spese sanitarie e quindi – secondo l’art. 15, comma 1, lettera c, del Tuir, che si occupa della detraibilità appunto delle “spese sanitarie”– il loro costo è detraibile nel limite ben conosciuto del 19% e con la “franchigia”, anch’essa nota, di Euro 129,11, diventando quindi nei fatti detraibile soltanto il 19% della somma eccedente tale importo.
Le ricordiamo però che è necessario indicare sullo scontrino fiscale parlante la dicitura “omeopatico”, in modo da evitare che la spesa riguardi prodotti bensì venduti in farmacia ma attinenti a categorie merceologiche diverse e in ogni caso non a “spese sanitarie”.
(mario astrologo)
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