Vorrei porvi un quesito che mi riguarda personalmente e su cui ho alcuni dubbi interpretativi.
Ho appena ceduto insieme ai miei soci le quote di una farmacia vinta oltre tre anni fa al concorso straordinario: la farmacia era un snc e come voi avete scritto ripetutamente è diventata titolare di una farmacia dopo la cessione da parte nostra delle quote di titolarità indivisa.
Mi appresto a comprare una farmacia come titolare unico, ma anche alla luce della vostra Sediva news del 14 gennaio ho avuto dei dubbi: chiedo in particolare se posso acquistare la farmacia avvalendomi dell’art. 12 legge 475/1968 che consente l’acquisto al farmacista entro due anni dal trasferimento.
In realtà, per avere idee forse più chiare, sarebbe opportuno che Lei – più che della Sediva News del 14.01.2020 [“Ai fini (anche) della preclusione decennale, se una società di persone… ecc.”] – tenesse conto della Sediva News del 24 aprile u.s. [“La “liberazione” dei titolari pro quota dopo il triennio”].
Almeno nel Suo caso, infatti, il precedente del CdS commentato nella prima delle due non può aver alcun peso, perché qui non è la snc ad aver ceduto la farmacia ma sono stati i soci a trasferire le rispettive quote di partecipazione, cosicché – a meno che i giudici di Palazzo Spada non si inventino qualcos’altro anche sulle cessioni di quote – un problema di preclusione decennale certamente per Lei non si porrà.
Ma per la verità non è del tutto pertinente alla vicenda neppure la Sediva News del 24 aprile u.s., dato che al socio [farmacista o non farmacista] che cede la sua quota sociale, tutta o in parte, non solo non si applica come ora detto la preclusione decennale, ma neppure il limite temporale di due anni per rendersi cessionario, una volta nella vita, di una farmacia a titolo individuale.
In definitiva, la cessione di una quota non impedisce al socio di acquisire partecipazioni sociali in un numero praticamente infinito di altre società, né può minimamente riguardarlo il disposto del settimo comma della l. 475/68, come sostituito dall’art. 13 della l. 362/91, secondo il quale: “Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un’altra farmacia senza dovere superare il concorso per l’assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un’altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l’acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l’anno precedente l’acquisto, ovvero abbia conseguito l’idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori“.
Insomma, come si vede, solo al trasferimento di una farmacia – intesa unitariamente come diritto d’esercizio e azienda commerciale – conseguono sia la preclusione decennale che l’applicabilità delle condizioni indicate per l’acquisto di altra farmacia [intesa naturalmente allo stesso modo], e non dunque al trasferimento di una o più quote sociali.
Lei sarà pertanto libero di acquisire individualmente una farmacia senza alcun limite di tempo, con la facoltà – decorsi tre anni dal conseguimento della titolarità dell’esercizio – di cederlo a terzi rientrando solo a quel momento nell’ambito applicativo della disposizione riportata, quindi con il diritto, esercitabile tuttavia una tantum, di acquisirne un’altra sempre individualmente oppure, s’intende, partecipazioni sociali senza sostanziali limiti di numero.
(gustavo bacigalupo)
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