[con criteri differenti rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto dettati dall’emergenza Covid…]

L’art. 1 del dl n. 41/2021 pubblicato nella G.U. del 22/03/2021, il c.d. “Decreto Sostegni”, introduce l’ennesimo aiuto per quanti sono stati colpiti dall’emergenza Covid rappresentato da un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva – quindi anche le farmacie – con sede o residenza nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione, inclusi i soggetti che producono reddito agrario.
Le condizioni che devono essere rispettate per fruire di tale agevolazione sono:

  • l’aver dichiarato redditi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 in misura non superiore a dieci milioni di euro;

e

  • la sussistenza di un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Il contributo – attenzione – spetta anche in assenza dei detti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, in sostanza la stessa disposizione di salvaguardia prevista nelle altre misure dell’emergenza adottate lo scorso anno.
Verificate le due condizioni, il contributo a fondo perduto dovrà essere calcolato applicando all’importo corrispondente alla riduzione media mensile di fatturato registrato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 una percentuale – variabile in dipendenza dal volume d’affari 2019 – della società/professionista/ditta individuale ed esattamente:

1 –    il 60% per i contribuenti con un fatturato entro i 100 mila euro;

2 –    il 50% per i contribuenti con un fatturato compreso tra 100 mila e 400 mila euro;

3 –    il 40% per i contribuenti con un fatturato compreso tra 400 mila e un 1 milione di euro;

4 –    il 30% per i contribuenti con un fatturato compreso tra 1 milione e 5 milioni di euro;

5 –    il 20% per i contribuenti con un fatturato compreso tra 5 e 10 milioni di euro.

Viene comunque fissato un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per  le società di persone o di capitali, nonché un tetto massimo per ogni soggetto pari a 150.000 euro.
Eccoci dunque al classico esempio numerico: una farmacia nel 2019 ha registrato un totale di fatturato pari a 1.000.000 di euro [quindi al di sotto dei 10 milioni], che però nel 2020 è sceso a 650.000 euro.
La media mensile del 2019 è dunque pari a [1.000.000 : 12 =] 83.333,34 euro, mentre la media mensile del 2020 è pari [650.000 : 12 = ] 54.166,67 euro, con  una riduzione perciò del 35%, che è superiore al limite di accesso al beneficio del 30%.
Ora, la differenza tra le due medie mensili è di 29.166,67 euro [83.333,34 – 54.166,67], cui andrà applicata la percentuale del 30% in base agli scaglioni sopra riportati, cosicché a quella farmacia spetterà un contributo a fondo perduto pari a 8.750 euro.
Tale contributo, come altri congeneri, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.
Dovrà in ogni caso essere inviata un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate i cui criteri – nonché i termini di presentazione – saranno stabiliti dal solito apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa.
Inoltre, attenzione, il contribuente a sua insindacabile scelta potrà richiedere, in luogo dell’erogazione del contributo a fondo perduto  con bonifico sul proprio conto corrente, il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Da ultimo, è necessario rammentare che sono esclusi da questa misura agevolativa i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto in questione (23 marzo 2021) e naturalmente anche quelli che hanno aperto la partita Iva in data successiva.

(marco righini)

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