- L’acquisto di una parafarmacia da parte di una società titolare di farmacia
- L’ingresso di un nuovo socio nel 2025 quando la società ha aderito al CPB 2024/2025.
Anche in questa occasione, sempre per la Rubrica Domande & Risposte “AI” abbiamo ritenuto preferibile, oltre che “consultare” anche qui due Chatbot diversi, sottoporre loro due quesiti riguardanti due differenti aree di operatività della farmacia.
Ed esattamente.
QUESITO N. 1 – “Una società titolare di farmacia può acquistare una parafarmacia?”
RISPOSTA AI: “Sì, in linea generale sì: una società titolare di farmacia può acquistare una parafarmacia, ma occorre distinguere tra la proprietà dell’esercizio e la gestione, nonché verificare il rispetto della normativa applicabile.
In particolare:
- Una parafarmacia è un esercizio commerciale e, di regola, può essere acquistata anche da una società che già possiede una farmacia.
- La società dovrà comunque rispettare tutte le norme che disciplinano l’attività della parafarmacia, compresa la presenza di un farmacista abilitato per la dispensazione dei medicinali consentiti.
- L’acquisto non trasforma la parafarmacia in farmacia: essa continuerà a poter vendere solo i prodotti e i medicinali per i quali è autorizzata.
Dal punto di vista della disciplina sulla titolarità delle farmacie (in particolare dopo la riforma introdotta dalla legge n. 124/2017), non esiste un divieto generale che impedisca a una società titolare di farmacia di detenere anche una parafarmacia. Tuttavia, possono assumere rilievo:
- eventuali profili di diritto della concorrenza, se l’operazione comporta concentrazioni di particolare rilievo;
- la disciplina societaria e fiscale;
- eventuali disposizioni regionali o amministrative relative all’esercizio della parafarmacia.
IL NOSTRO COMMENTO: qui l’intelligenza artificiale ha preso – per la verità sorprendentemente, tenuto conto che questo è un tema che è stato molto dibattuto in questi anni ma in sostanza con conclusioni tutte perfettamente sovrapponibili – il classico “granchio”, fino a far temere l’altrettanto classica “allucinazione”.
La risposta non poteva invero che essere negativa [e, anzi, incontrovertibilmente negativa] perlomeno in questo momento anche se nessuno può escludere che il “legislatore” – le virgolette non sono casuali – possa alfine eliminare, per le società titolari di farmacia [sempre più numerose e “ingombranti”], una barriera come questa francamente non più in linea con il trionfo ormai consolidato dell’interpretazione c.d. pro-concorrenziale.
Infatti, una società titolare di farmacia deve continuare ad avere [anche nel testo attuale del comma 1 dell’art. 7 della l. 362/91, riscritto esattamente allo stesso modo anche dalla l. 124/2017 e quindi proprio al contrario di quel che afferma incautamente l’AI] la titolarità e/o la gestione di una o più farmacie come oggetto esclusivo, indipendentemente che lo preveda o meno lo statuto.
Naturalmente, però, anche alle società titolari di farmacia è consentita – previo il rilascio, ai sensi degli artt. 100 e segg. D.Lgs. 24/04/2006 n. 219, della prescritta autorizzazione regionale – l’attività di vendita all’ingrosso di farmaci, ricordando sempre [quel che curiosamente troppi farmacisti continuano a ignorare…] che non rientrano nella disciplina del “Codice comunitario” le preparazioni magistrali, le preparazioni officinali, ecc. e, da ultimo, anche qualsiasi medicinale per terapia avanzata.
QUESITO N. 2 – “Se in una snc partecipata da due soci – che ha aderito al cpb 2024/2025 – si è aggiunto nel 2025 un terzo socio, la società cessa dal concordato?”
RISPOSTA AI: “Sì. Nel caso che descrivi, l’ingresso di un terzo socio nel 2025 in una SNC che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 costituisce una causa di cessazione del concordato, limitatamente al periodo d’imposta in cui si verifica l’evento, cioè il 2025.
In particolare:
- la SNC ha aderito validamente al CPB per il biennio 2024-2025;
- nel 2025 entra un nuovo socio, passando da 2 a 3 soci;
- l’aumento del numero dei soci integra la causa di cessazione prevista dall’art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. 13/2024.
L’effetto è che:
- il CPB resta valido per il 2024;
- cessa per il 2025, senza effetti retroattivi sul 2024.
Va inoltre ricordato che il legislatore, con le modifiche introdotte nel 2025, ha precisato che la causa di cessazione opera quando la modifica della compagine sociale comporta un aumento del numero dei soci. La tua fattispecie (da 2 a 3 soci) rientra esattamente in questo caso.
Se invece il numero dei soci fosse rimasto invariato (ad esempio uscita di un socio e contestuale ingresso di un altro, senza aumento numerico), la disciplina è diversa e richiede una valutazione della tempistica e della normativa applicabile”.
IL NS. COMMENTO: In questo caso, invece, l’AI è stata certo puntuale rispondendo adeguatamente, perlomeno fino all’ultimo capoverso.
Infatti, l’aumento della compagine di una società che ha aderito al CPB comporta la cessazione dal concordato per l’anno in cui si è registrato il subentro [nel caso esposto nel quesito, quindi per il 2025] del terzo socio, mentre non possiamo essere d’accordo con l’ultima affermazione dell’AI secondo la quale – quando invece il numero dei soci resta invariato – “la disciplina è diversa e richiede una valutazione della tempistica e della normativa applicabile”.
Non ci pare infatti che eventuali trasferimenti di quote all’interno della stessa compagine da un socio a un altro implichi una qualunque “valutazione della tempistica e della normativa applicabile”, perché – quanto alla “tempistica” – stiamo evidentemente ipotizzando che sia in ballo il solo anno 2025 e – quanto alla “normativa applicabile” – è una e una soltanto, la quale, in una vicenda come questa, non comportando l’aumento della compagine non può implicare l’ insorgere di alcuna causa di cessazione dal CPB 2025 e del resto sembra inequivoca la conclusione in tal senso che si trae dalla Circolare dell’AdE del 17.09.2024 n. 18/E, secondo cui “Non rileva, invece, l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale”.
Personalmente, però, vorremmo chiederci – per concludere – se questa sia davvero l’unica conclusione possibile o se, chissà, qualcosa potrebbe essere “diverso”, come d’altronde ha ipotizzato l’AI, nel caso, ad esempio, in cui un socio abbia trasferito nel corso del 2025 una grande porzione della sua quota a un altro socio alterando sensibilmente le rispettive incidenze fiscali: ma se non interverrà qualche altra FAQ o circolare dovrà essere il giudice tributario a chiarire eventualmente come stiano effettivamente le cose in una fattispecie come quella appena ipotizzata.
(gustavo bacigalupo – cecilia sposato)
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