Il titolo di queste note riguarda il caso di una farmacia (sponsor) che sponsorizzi un’ASD, associazione dilettantistica (sponsee), ad es. per l’intero anno sportivo, o per uno o più eventi/manifestazioni, e però tutto il discorso che segue può essere esteso negli stessi termini anche alle Pro-loco e ai Comitati  (sponsee) che svolgono a favore delle farmacie (sponsor) attività di promozione dell’attività, e quindi dei servizi e/o prodotti che la farmacia eroga o vende alla clientela.

  • Premessa

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico tramite SDI “[…]i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non  superiore ad euro 65.000,00; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore ad euro 65.000,00, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo di imposta”.

Tra questi soggetti vi sono le ASD [e gli altri soggetti che abbiamo appena esemplificato] che – proprio perché tali – abbiano accesso al regime forfetario della L. 398/1991.

Pertanto, secondo la lettera della disposizione richiamata:

A) le ASD che soddisfino entrambe le condizioni e cioè: a) abbiano optato per il forfait della L. 398/1991 e: b) abbiano realizzato nell’esercizio precedente proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali [tra cui le sponsorizzazioni] per un importo non superiore a euro 65.000,00 non sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico (FE);

B) le ASD che invece, pur avendo optato per il forfait della L. 398/1991, abbiano in realtà realizzato nell’esercizio precedente proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali [tra cui le sponsorizzazioni] per un importo superiore ai detti euro 65.000,00 non sono obbligati in prima persona all’emissione della FE ma devono assicurarsi che la stessa sia emessa per loro conto da parte del cessionario/committente.

Nel corso del Videoforum organizzato il 15/01/2019 presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con l’Agenzia delle Entrate sono emersi i seguenti chiarimenti:

  1. i soggetti di cui sub A) possono adottare la FE su base volontaria, perché la disposizione stabilisce un esonero e non un divieto;
  2. i soggetti di cui sub B), in luogo di assicurarsi – come richiede la norma – che il cessionario/committente emetta la FE per loro conto, possono emetterla direttamente;
  3. sempre con riferimento ai soggetti di cui sub B), nel caso in cui provveda il cessionario/committente a emettere la FE, questi opererà “in nome e per conto” dei soggetti stessi, riportando i dati dell’ASD-fornitrice nella sezione “cedente/prestatore” e i propri dati nella sezione “cessionario/committente” con l’indicazione che sta emettendo la FE per conto dell’ASD con l’apposizione del codice “CC” nel campo “cedente/prestatore”; con tale soluzione la fattura risulterà come emessa dall’ASD verso il suo cliente, scongiurando così il rischio della perdita del diritto alla detrazione del 50% dell’Iva esposta in fattura in capo all’associazione stessa.
  • Cosa devono fare le farmacie

Per la farmacia-cliente dell’ASD per attività di sponsorizzazione è importante sapere con precisione quale sia il regime di fatturazione che deve seguire l’associazione, dato che – se l’associazione emette un documento “irregolare” – sorgono problemi anche per la farmacia cliente che potrebbe vedersi infatti contestata, in caso di controlli, la deduzione/detrazione ai fini delle II.DD./Iva della relativa spesa ed è appunto questa, come avrete probabilmente rilevato, la ragione per cui ne stiamo parlando.

Conseguentemente è onere della farmacia acquisire tali informazioni direttamente dall’ASD fornitrice del servizio anche mediante – se del caso – l’inoltro del modulo allegato che dovrà essere restituito debitamente compilato nella scelta corrispondente, datato e sottoscritto.

Particolare attenzione dovrà essere riservata all’ultima opzione – richiesta di emissione della FE per conto dell’ASD – che quest’ultima ha titolo di richiedere alla farmacia-cliente secondo le dette disposizioni, perché in tal caso dovrà essere proprio la farmacia a provvedere “in nome e per conto” dell’ASD con le modalità descritte nel punto 3. della Premessa.

(stefano civitareale)

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