Ho vinto una sede farmaceutica vacante in un concorso ordinario; posso intestarla ad una società unipersonale (io stesso) o ad una società pluripersonale (tra me e un mio familiare)?
E in caso di risposte affermative, la società può nominare come direttore un farmacista diverso da me?

E’ negativa la risposta al primo interrogativo e dunque è negativa anche quella al secondo.
“Intestare”, come Lei dice, a una società unipersonale o pluripersonale una farmacia conseguita individualmente in un concorso ordinario è vicenda che configura civilisticamente [quando si tratta, come nelle ipotesi proposte nel quesito, di conferire un’azienda in proprietà a una società] una vendita, tant’è – ad esempio – che l’art. 2554 del cod. civ. regola il trasferimento di qualsiasi rischio riguardante i beni conferiti, come anche le garanzie che il conferente deve prestare, richiamando proprio le disposizioni codicistiche sulla vendita.
Almeno in questo caso, cioè, tecnicamente il conferimento – non c’è dubbio – vede il trasferimento, da parte di un’impresa individuale o di una società [di persone o di capitali], della proprietà di un’azienda a favore di una società [di persone o di capitali] preesistente o costituita per effetto del rogito stesso di conferimento.
E, per completare il quadro, il conferente – quale corrispettivo del conferimento – riceve una partecipazione nella società conferitaria.
Premesso questo, è chiaro che il titolare di una farmacia, che ne abbia conseguito individualmente il diritto di esercizio a seguito di un concorso [ordinario o straordinario, non fa qui differenza], deve attendere anch’egli – per poterne operare il trasferimento, unitamente all’intera azienda sottostante – il decorso del prescritto termine di “tre anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente” [art. 7, comma 8, l. 362/91].
Del resto, se pensiamo bene, il decennio – che nell’originario comma 7 dell’art. 11 del Crescitalia costituiva la durata minima della “gestione associata” delle farmacie conseguite nei concorsi straordinari da partecipanti/co-vincitori in forma associata – è diventato poi un triennio per il disposto di cui al comma 163 della l. 124/2017 proprio per ricondurre al principio generale [di cui al citato art. 7, comma 8, l. 362/91] la sorte, sotto questo aspetto della loro trasferibilità, anche degli esercizi assegnati congiuntamente a più farmacisti con tanto di titolarità pro-quota (!) e pro-indiviso (!) tra loro.
Parliamo in ogni caso di una norma imperativa e non c’è quindi alcuna possibilità di eluderla.

(gustavo bacigalupo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!