La Legge di Bilancio 2021, come abbiamo chiarito in più circostanze, ha previsto che – per gli anni 2021 e 2022 – il credito d’imposta per le campagne pubblicitarie sia riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (art. 57-bis D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, e successive modificazioni).

Tale credito, come noto,  è destinato a imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali.

Come per le precedenti annualità, per accedere al credito occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate dal 1° al 31 marzo 2021.

Nel caso in cui siano presentate più comunicazioni, è ritenuta valida l’ultima inviata  entro il 31 marzo 2021, ma  per presentare una nuova dichiarazione – sostitutiva di una o più precedenti già trasmesse – è necessario prima presentare la rinuncia totale al credito richiesto con la precedente dichiarazione.

Ricordiamo anche che la comunicazione per l’accesso a questo credito d’imposta costituisce una sorta di “prenotazione”, nella quale vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato [cioè investimenti già effettuati e/o da effettuare], dati che – con lo stesso meccanismo, in pratica, del credito per le spese di sanificazione – dovranno tutti essere confermati a consuntivo dal beneficiario con una dichiarazione sostitutiva, riguardante gli investimenti operati nel 2021, da presentare nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2022.

                                                                 (andrea raimondo)

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