Anche per il rimborso delle spese sanitarie effettuato direttamente dalla Compagnia assicurativa vale la regola della tracciabilità dei pagamenti introdotta dall’ultima legge di bilancio? E come può verificarlo il contribuente che intende portarle in detrazione?
Come sembra evidente dal quesito, stiamo parlando di spese assunte direttamente [cioè, in regime di “assistenza diretta”] dalla Compagnia e quindi è la Compagnia a liquidarle alla Casa di Cura convenzionata, alla farmacia, ecc.
Ora, la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 679) ha effettivamente stabilito che “(a)i fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [carte di credito e/o di debito, prepagate, assegni bancari o circolari, ecc. – n.d.r.]”, precisando tuttavia, attenzione, che tale regola non si applica “(…) alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.
In attesa comunque di chiarimenti ufficiali, per il momento possiamo evidentemente rispondere al quesito solo sulla base degli elementi in nostro possesso.
In primo luogo, sembra però francamente improbabile – per non dire impossibile – che le Assicurazioni, ove provvedano al pagamento diretto della prestazione sanitaria a favore della struttura che l’ha erogata, non utilizzino strumenti tracciabili.
Inoltre, dato che il pagamento non è eseguito dal contribuente ma da un soggetto terzo (l’Assicurazione, appunto), il contribuente può essere responsabile soltanto della regolarità del documento rilasciato al momento dell’esecuzione della prestazione e non di eventuali “mancanze” della Compagnia.
Ci sentiremmo quindi di rispondere che, se la spesa soddisfa tutte le condizioni poste dalla norma per la sua detraibilità, non dovrebbero sorgere per il contribuente problemi di alcun genere neppure con riguardo al modo di pagamento, che è infatti un aspetto che riguarda, come appena detto, solo il rapporto tra la Compagnia e la Casa di Cura o la farmacia [quest’ultima emetterà verosimilmente alla Compagnia una fattura elettronica, anche se per le solite questioni di privacy dovrà adottare le cautele che ben conoscete e di cui in ogni caso abbiamo già parlato in altre circostanze].
Anche se, come dicevamo, può essere preferibile attendere le indicazioni dell’Agenzia [e confidare in un’interpretazione ragionevole del nuovo divieto che non renda più del necessario la vita difficile ai contribuenti], ci pare i definitiva di potervi confermare che la spesa sanitaria resta per il contribuente detraibile [ove regolarmente documentata con la fattura rilasciatagli dalla struttura sanitaria] indipendentemente da qualsiasi verifica circa l’effettivo rispetto della condizione sulla tracciabilità del pagamento.
(stefano civitareale)
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