Sono un farmacista e lavoro ormai da un paio di anni come part-time in una farmacia. Sono però interessato ad accettare la proposta di una farmacia vicina che mi chiede di fare il notturno da loro 3 gg a settimana.
Vi scrivo per chiedervi se ci possono essere problemi d’incompatibilità con il mio part‑time e, se non ve ne fossero, che tipo di contratto è meglio stipulare.
In linea di principio, occorre in primo luogo rimarcare che tutti i lavoratori dipendenti, full-time o part-time che siano, possono svolgere liberamente attività di lavoro autonomo, come anche contrarre un altro rapporto di lavoro dipendente.
E questo, attenzione, in favore di qualunque terzo, perciò anche in favore di altre farmacie quel che nel Suo caso è ancora più agevole essendo Lei un lavoratore part‑time e quindi in grado di assumere più facilmente altri rapporti dello stesso genere.
Escluderemmo il contratto di lavoro occasionale, anche se una recente sentenza della Suprema Corte – sull’assunto che l’iscrizione all’albo professionale non sia, di per sé, elemento sufficiente a dimostrare l’abitualità dell’esercizio dell’attività professionale – ha ritenuto applicabile questa figura lavorativa anche ai professionisti iscritti all’albo professionali [sul punto v. anche Sediva News del 25 maggio 2021: “Per la Suprema Corte, ecc.”].
Nel Suo caso, però, ove non potesse [anche per volontà del titolare dell’altra farmacia…] svolgere il servizio notturno che Le è stato proposto nel quadro di un rapporto di lavoro subordinato, preferiremmo escludere il ricorso al rapporto di lavoro occasionale per propendere verso un’attività di lavoro svolta in qualità di titolare di partita iva.
Meritano infine alcune considerazioni anche i profili di concorrenza che possono venire in rilievo in una vicenda come quella che Le si prospetta.
Infatti, dal punto di vista deontologico e giuslavoristico un farmacista dipendente non può prestare la sua attività professionale in favore di una farmacia potenzialmente concorrente [vista la vicinanza tra i due esercizi…] con quella datrice di lavoro, ciò che però vale anche per gli aspetti civilistici per le conseguenze che possono derivarne a carico del lavoratore che svolga attività lavorative in violazione di tale divieto.
Per non rischiare di incorrere nel divieto, perciò, non solo Le sarà precluso diffondere qualsiasi notizia riguardante le iniziative commerciali [o di diversa natura] o qualunque altra attività imprenditoriale specifica della farmacia “principale”, ma dovrà altresì – nella “seconda” farmacia [qualunque sia il Suo ipotetico rapporto con quest’ultima, cioè di lavoro autonomo o subordinato o “a partita iva”] – astenersi da ogni altra condotta che possa anche indirettamente pregiudicare gli interessi aziendali del “primo” datore di lavoro.
Diversamente, come accennato, il farmacista collaboratore ne potrebbe rispondere sia sul piano disciplinare [fino alla misura del licenziamento] che su quello risarcitorio nei confronti della farmacia “principale” [ovviamente in caso di danno arrecato con la sua attività concorrenziale].
Per concludere, accetti pure la proposta di lavoro notturno, ma tenga in adeguato conto le considerazioni svolte fin qui.
(cecilia sposato – giorgio bacigalupo)
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