Ci è stato proposto il noleggio operativo di un apparecchio per l’esecuzione di trattamenti viso nella cabina della nostra farmacia.
L’azienda che ce lo propone sostiene che per alcuni trattamenti sarebbe necessaria la figura dell’estetista professionale, come previsto dalla normativa del settore, mentre per altri trattamenti tale figura non sarebbe necessaria ma potrebbero essere eseguiti anche dalla nostra farmacista collaboratrice opportunamente formata dall’azienda stessa all’utilizzo del macchinario.
L’apparecchio che ci viene proposto esegue i seguenti trattamenti: micro-dermo abrasione; ossigenazione; radiofrequenza viso; micro-lifting miodermico; maschera photoled a 638 nanometri.
Secondo voi è corretto ciò che ci è stato prospettato e, nel caso, quali sono nello specifico i trattamenti viso che possono essere eseguiti dalla nostra farmacista collaboratrice?
Ricordando che – come precisato in un’altra Sediva News odierna – fino al 25/03/2020 sono sospese (tra le altre…) anche le attività inerenti i servizi alla persona, tra cui rientrano i centri estetici [e anche le “cabine” estetiche installate nelle farmacie] su TUTTO il territorio nazionale, dobbiamo ribadire una volta di più che l’attività di estetista è riservata in via esclusiva a chi è in possesso dei prescritti titoli professionali di cui all’art. 3, comma 1, della L. 1/90.
Quest’ultima costituisce il provvedimento “quadro” del settore, cui si affiancano le leggi regionali di attuazione [per la Lombardia, la l.r. n. 73/89 – art. 21-bis, completate dal relativo regolamento attuativo n. 5 del 25/03/2016] e i regolamenti comunali ai quali le Regioni delegano le funzioni di controllo dell’attività svolta sul territorio.
Secondo la detta legge-quadro (art. 1), “(l)’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti [comma 1].
Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. [sottolineatura nostra – n.d.r. – comma 2].
Naturalmente “(s)ono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico” [comma 3], perché l’estetista – questo è sicuro – non è un professionista sanitario.
Quindi, sia i trattamenti eseguiti con il ricorso alle sole tecniche manuali che quelli praticati con l’ausilio degli specifici macchinari indicati in allegato alla L. 1/90 – e che elenchiamo di seguito – sono parimenti riservati all’estetista e a nessun altro:
- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
- Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro- correnti;
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchio per l’aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti;
- Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa;
- Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti;
- Solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa;
- Scaldacera per ceretta;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva;
- Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa;
- Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi
- Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa;
- Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o foto-stimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani;
- Laser estetico defocalizzato per la depilazione;
- Saune e bagno di vapore.
Non ci sentiamo pertanto di condividere la tesi – sostenuta dall’azienda vs. interlocutrice – circa la configurabilità di trattamenti che non richiederebbero l’intervento di un’estetista, cioè di un’area di “automedicazione” [probabilmente è questo il vocabolario che Lei avrà sentito dalla viva voce dei rappresentanti dell’azienda…] accessibile a tutti, a meno che in farmacia non si voglia vivere nel perenne timore che da un momento all’altro accedano nell’esercizio organi di controllo, per poi essere costretti a “simulare” che il cliente in quel momento stesse davvero operando in piena… “automedicazione”.
Non ci pare insomma che vi siano “trattamenti” riservati all’estetista e “trattamenti” accessibili a tutti, e quindi praticabili anche da altri soggetti non specificatamente qualificati, perché – come abbiamo visto – la legge riserva all’estetista tutte le prestazioni (e non soltanto alcune) eseguite sulla superficie del corpo umano per finalità estetiche.
Il solo discrimine che crediamo di poter rinvenire nella normativa è tra le tecniche puramente manuali e le tecniche che richiedono l’uso di specifiche apparecchiature indicate dalla legge stessa in un elenco che dobbiamo ritenere esaustivo; e questo, beninteso, sempre escludendo le prestazioni a carattere terapeutico riservate ai professionisti sanitari [in primis il medico dermatologo].
Concludendo, i farmacisti – per quanto evidentemente anche loro professionisti sanitari dotati della preparazione che ben conosciamo – non sono certo specialisti della pelle, né dal punto di vista strettamente estetico né da quello terapeutico [a meno che non lo diventino acquisendo i necessari titoli professionali…], e dunque non crediamo siano praticabili in farmacia, se non da estetisti, trattamenti estetici in senso proprio, né con il solo uso delle mani né con l’ausilio di apparecchiature.
(stefano civitareale)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!