Sono titolare di farmacia e ho due collaboratori a cui ho affidato il compito di controllare le ricette (corretta spedizione, ticket, ecc.), ma che hanno accettato questo incarico con difficoltà e ora mi chiedono chi, in caso di eventuali errori, pagherà i danni.

Ci sembra che il quesito – se non abbiamo capito male – non riguardi la spedizione come tale di ricette da parte dei collaboratori [che è regolata anche dal Vs. Codice deontologico e che comunque, in caso di errori, fa sorgere la responsabilità esclusivamente in capo al farmacista che ha effettuato la spedizione], ma il controllo delle ricette spedite – da qualsiasi farmacista, titolare compreso – in farmacia.

Questa incombenza ben può essere assegnata dal titolare al collaboratore farmacista, rientrando pienamente nella di lui sfera professionale: si tratta, quindi, di una disposizione che il dipendente [se naturalmente farmacista] è tenuto a osservare e naturalmente ad adempiere con la diligenza che fa capo a ogni lavoratore, corrispondentemente al ruolo e alle funzioni di quest’ultimo.

È chiaro quindi che, secondo i principi generali, in caso di controllo operato dal/dai farmacista/farmacisti incaricato/incaricati non compiutamente o non diligentemente, i danni che possono derivarne alla farmacia – ferma la responsabilità di quest’ultima verso i terzi [come per esempio il SSN]  e che quindi finiranno per gravare su di Lei proprio in quanto titolare – dovranno però, in un momento successivo, esserLe rifusi dal/dai collaboratore/collaboratori negligente/negligenti.

Aggiungiamo infine per completezza che, sempre in tal caso, l’inosservanza delle direttive impartite e/o la negligenza nello svolgimento di un compito professionale potranno dar luogo a responsabilità dei Suoi collaboratori anche sul piano disciplinare.

(cecilia sposato)

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