I lavoratori “donatori di sangue” hanno infatti il diritto – e non certo da ieri – di assentarsi dal lavoro nella sola giornata della donazione che tuttavia non può essere inferiore a 250 grammi di sangue prelevato.

I permessi concessi dalla Farmacia datrice di lavoro sono conguagliati poi con i contributi Inps [i c.d. contributi figurativi] e dunque in pratica la “giornata” viene recuperata integralmente.

La legge che per la prima volta disciplina questi specifici permessi è l’ormai storico DM dell’8/4/1968, il cui art. 3 dispone infatti che “la giornata di riposo viene computata in ventiquattro ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato per l’operazione di prelievo del sangue”.

Più recente invece è la l. 219/2005 che, occupandosi più nel dettaglio della vicenda, precisa che il lavoratore è tenuto a consegnare all’azienda il certificato del medico [che ha effettuato il prelievo] in cui figurino i dati anagrafici del donatore, gli estremi del suo documento di identità, l’attestazione dell’avvenuta donazione di sangue (gratuita), la quantità di sangue prelevato e il giorno e l’ora del prelievo.

Nel caso in cui nel giorno del prelievo venga riscontrata dalla struttura medica qualche inidoneità del lavoratore, quest’ultimo non godrà dell’intera giornata di riposo e però percepirà evidentemente la normale retribuzione anche per il breve periodo di assenza dal lavoro.

Anche i donatori di midollo osseo hanno diritto ad alcuni permessi, ma più consistenti perché spettano sia per il giorno della donazione [sicuramente più debilitante rispetto a quella di sangue]  che per eventuali giornate successive, ferma anche qui la necessità dell’attestazione del medico riguardante in questa evenienza anche le giornate necessarie al recupero fisico del donatore.

(giorgio bacigalupo)

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