Una delle poche certezze che si scorge nel “ginepraio” delle disposizioni introdotte dal D.L. 23/2020 a favore della liquidità delle imprese è che la misura sicuramente più accessibile per le PMI [categoria cui appartengono le farmacie] è quella offerta dal Fondo di Garanzia PMI collegata al finanziamento concedibile per un ammontare, come sappiamo, non superiore al 25% dei ricavi 2019 e comunque a 25.000 euro.
La garanzia del fondo, infatti, è totale (100%), non è richiesta la valutazione di merito dell’azienda debitrice e non è richiesta neppure l’istruttoria [ma, attenzione, parliamo dell’istruttoria del fondo, perché l’erogazione del prestito può essere condizionata al buon fine dell’istruttoria della banca…]; inoltre è previsto un periodo di pre-ammortamento non inferiore a 24 mesi e la durata del prestito può essere estesa fino a 72 mesi (sei anni).
Anche lo stesso tasso di interesse dovrebbe essere abbastanza conveniente, perché non superiore al 1,8%, almeno secondo le prime stime disponibili.
Bisogna tuttavia ponderare con cura – come abbiamo già messo in rilievo in altre circostanze – il ricorso a questa misura e a tal proposito vogliamo offrirvi perlomeno tre spunti di riflessione:
- dunque, in primo luogo, vale la pena ricordare una volta di più che si tratta pur sempre di un prestito, magari a tasso agevolato, a lento rimborso e tutto quel che vogliamo, e però sono soldi comunque da restituire e non un contributo a fondo perduto;
- in caso di insolvenza, poi, la garanzia dello Stato opera per la banca concedente e non per l’impresa finanziata (!); cosicché – se il Fondo è costretto a pagare – subentra in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore e pertanto la farmacia riceverà direttamente una cartella di pagamento da AdER [sì proprio l’Agenzia Entrate-Riscossione …] con il debito residuo, aumentato naturalmente degli interessi di mora e dell’aggio;
- infine, laddove dovesse emergere in caso di controllo un qualsiasi errore che renda revocabile – parzialmente o totalmente – il prestito ottenuto, scatterà l’obbligo di restituzione immediata di tutte le somme ricevute aumentate anche qui degli interessi e di una sanzione che va da 2 a 4 volte l’importo ottenuto indebitamente.
Premesse queste doverose considerazioni, l’aspetto più “delicato” della vicenda, spesso “dimenticato” nella presentazione mediatica di queste misure, è però il seguente: non è minimamente un finanziamento “a pioggia” perché spetta soltanto, lo ribadiamo, alle imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria in corso e il danno per di più va “autocertificato” [quindi, come al solito, a pena di querela di falso in caso di mendacio: v. i punti 13 e 14 del modulo di richiesta disponibile sul sito del MISE]; insomma, non è proprio il caso di fare “ i furbi”.
Ora, restando su quest’ultimo profilo, se per le attività sospese è relativamente agevole dimostrare il danneggiamento, per quelle invece rimaste aperte – come le farmacie, che hanno spesso registrato almeno tendenzialmente persino un incremento delle entrate [ma anche qui non è possibile fare di “tutte le erbe un fascio” e basti pensare alle farmacie dei centri storici delle grandi città, dei luoghi turistici e, in generale, a tutti quegli esercizi che per tipologia/ubicazione vivono più della clientela di passaggio che di quella residenziale] – la faccenda può rivelarsi ancora più difficoltosa.
E però, s’intende, anche per le farmacie colpite dalla crisi c’è la possibilità effettiva di dimostrare il danno subìto e in questa direzione possono evidentemente aiutare, in presenza della debita documentazione:
- la riduzione del fatturato;
- il ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti;
- la distruzione e/o lo smaltimento di rimanenze inutilizzate, invendute o deperibili in quantità importanti;
ovvero una combinazione di tutte queste circostanze, come ovvio.
Quanto alla riduzione del fatturato – certo il segno più evidente della crisi – il “Decreto Liquidità” non ha indicato alcun parametro di riferimento, ma si può ritenere ragionevolmente che quelli previsti a fini fiscali (art. 18 e ss.) possano senz’altro essere assunti come riferimento.
Pertanto, una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – sempre per le imprese con ricavi non superiore a 50 milioni – potrebbe indubbiamente essere considerata un elemento di prova dell’effettivo danno patito in conseguenza della crisi sanitaria.
D’altronde, se la circostanza vale a dimostrare la crisi di liquidità nei confronti del Fisco, non si vede perché non debba valere anche nei confronti delle banche (!).
Ma proprio perché non sono stati dati parametri definiti, non si può escludere che anche flessioni dei ricavi inferiori a quelle indicate – magari in presenza di costi fissi particolarmente elevati (affitti, costi del personale, utenze, ecc.) o di altri elementi peculiari del singolo esercizio o della categoria cui esso appartiene – consentano di provare il danno da Covid-19.
Giungendo quindi alla conclusione:
- ponderiamo bene la decisione – naturalmente con l’aiuto del nostro commercialista – anche alla luce delle considerazioni che precedono, e soprattutto:
- non trascuriamo strade alternative che ci possono condurre più o meno allo stesso risultato magari con minor rischio e impegno, come ad esempio quella di una richiesta ai nostri fornitori di allungare la dilazione di pagamento, e anche qui la valutazione della validità di una tale scelta non può prescindere dall’analisi della singola realtà aziendale.
Tutte queste sono comunque considerazioni che via via prendiamo in esame quando si tratta di valutare l’opportunità o meno per una farmacia di intraprendere questo percorso e del resto è un percorso che in alcuni casi, proprio per quanto detto, si sta presentando eccessivamente tortuoso.
(stefano civitareale)
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