Dove posso trovare le fatture elettroniche che vengono emesse nei miei confronti come privato cittadino e non quale titolare di farmacia, perché non riferite all’acquisto di beni e/o servizi inerenti alla mia attività?

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L’art. 1 del D.Lgs. 127/2015 e il provvedimento del 30/04/2018, come modificato dal provvedimento del 21/12/2018, dispongono che le fatture elettroniche emesse nei confronti di un non titolare di partita Iva, quindi il classico “privato cittadino”, nel (e dal) 2019 siano consultabili nell’area riservata di ognuno di noi del sito web dell’Agenzia delle Entrate [e precisamente: Area riservata > La mia scrivania > Fattura elettronica–Corrispettivi elettronici].
Questo tuttavia – come ha precisato la FAQ n. 55 del 22/01/2019 dell’Agenzia stessa – è un servizio che sarà disponibile solo a partire (presumibilmente) dal secondo semestre 2019 e in ogni caso sarà fruibile soltanto a richiesta dell’interessato che aderisca al servizio stesso seguendo le istruzioni del sito web dell’Agenzia.
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In particolare, i recenti interventi dell’Amministrazione finanziaria e del Garante della Privacy – a “supporto” delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018, n. 145) e nel Decreto Semplificazioni (DL 135/2018, convertito in Legge, 11/02/2019, n. 12) sul tema dell’E-fattura – hanno riguardato sia la c.d. fatturazione B2C, quella cioè effettuata appunto nei confronti dei consumatori finali, come anche la consultazione di tali documenti da parte loro.

Il nostro consumatore finale – è tale anche, si badi bene, il titolare di farmacia se, come l’autore del quesito, acquista beni e/o servizi estranei o comunque non inerenti all’attività (e perciò senza l’indicazione della sua partita iva sul documento contabile che verrà emesso nei suoi confronti) – non è dunque tenuto a fornire un proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC [né tanto meno un suo codice identificativo] all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o riceve il servizio, potendo infatti pretendere dall’uno e/o dall’altro che gli venga consegnata una copia cartacea della fattura in formato analogico.

È bene comunque cogliere l’occasione per ribadire proprio a questo riguardo che:

  • il professionista/lavoratore autonomo [l’avvocato, il farmacista non dipendente, il commercialista, l’idraulico, ecc.] – che ovviamente presta servizi – è sempre obbligato ad emettere fattura e la fattura, a meno che non ricorrano casi di esonero [ove si tratti ad esempio di un “forfetario”, cioè con ricavo annuo non superiore a 65.000 euro] deve essere obbligatoriamente in formato elettronico con la consegna al cliente, ragionevolmente, di una copia di cortesia;
  • invece per il “dettagliante” (come la farmacia) – che ovviamente cede merce al dettaglio – è sufficiente l’emissione dello scontrino fiscale, a meno che il cliente non faccia espressa richiesta della fattura; in tale ipotesi, il “dettagliante” sarà tenuto ad emettere una fattura elettronica [e anche qui con consegna al cliente di una copia di cortesia], mentre, in caso di cessione di beni protetti dalla privacy, e su tutti naturalmente la farmacia quando cede farmaci, la fattura sarà cartacea.

(mauro giovannini)

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