I commi 1109-1115 modificano infatti alcuni passaggi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e dell’art. 2 del D.lgs. n. 471/1997.
Vediamo come:
– la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente), che attestano l’avvenuta operazione, devono essere effettuate non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione;
– viene differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati relativi ai corrispettivi;
– sono modificate le sanzioni per l’omessa, tardiva o infedele memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi, con la previsione di una sanzione del 90% dell’imposta ovvero, se l’irregolarità non incide sulla liquidazione del tributo, di 100 euro.
Resta sempre consentito avvalersi del ravvedimento operoso a meno che la violazione non sia stata già constatata.
(francesco raco)
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