In una Farmacia comunale gestita da una società mista pubblico-privato (tra il Comune e un imprenditore individuale privato) a chi spetta l’indennità di residenza? Al Comune, alla Società o al Farmacista Direttore?
Il testo oggi vigente dell’art. 2 della l. 221/68, anche dopo le modifiche/integrazioni apportate, in particolare, dall’art. 4 del d.lgs. 153/2009, prevede che i destinatari dell’indennità di residenza siano i titolari delle farmacie rurali aventi diritto.
Pertanto, tenendo sempre presente che “in claris non fit interpretatio” [quando cioè la lettera della legge è univoca, non c’è spazio per un’interpretazione che possa condurre a conclusioni diverse da quelle derivanti direttamente dalla lettera stessa], sembra poco contestabile che – qualunque sia il modulo gestorio prescelto dal Comune – la titolarità di qualsiasi farmacia [urbana o rurale] che sia/sia stata oggetto di prelazione comunale resti sempre, quindi anche in caso di suo conferimento in una società mista come quella che Lei richiama, in capo al Comune come tale.
È dunque a quest’ultimo che dovrebbe spettare l’indennità di residenza erogata ai sensi della l. 221/68 e soprattutto delle leggi regionali che ne hanno determinato e ne determinano l’ammontare oltre che [in qualche caso] anche i criteri di determinazione.
Ricordiamo infine che l’indennità di residenza non è un contributo o un’indennità spettante alla persona fisica di chi deve materialmente assoggettarsi a una… disagiata residenza [proprio per condurre l’esercizio], ma parrebbe proprio – anche se forse contraddittoriamente rispetto alla soluzione che abbiamo indicato circa la spettanza dell’indennità di residenza per una farmacia rurale comunale pur quando sia gestita da una società mista- un contributo all’impresa di farmacia erogato al suo titolare che conduce l’esercizio – quale imprenditore [più che come persona fisica] – in un comune o località o frazione o centro abitato ritenuto ex lege, per la sua modesta consistenza demografica, disagiato.
(cecilia sposato)
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