Come avrete certamente colto dalla stampa di categoria il DDL Bilancio 2021 sta per essere definitivamente approvato dal Senato, avendo il 27 dicembre superato il vaglio della Camera.

Nel testo licenziato da Palazzo Montecitorio, però, sono stati introdotti in extremis, e dunque approvati, alcuni emendamenti di grande interesse per le farmacie di cui, per chi ancora non li conoscesse, è utile riportare il testo integrale ricordando che – come è abitudine ormai antica – il provvedimento finirà per constare, per la parte di maggiore interesse, di un solo articolo [il classico maxiemendamento] con ben 1150 commi.

  • Test sierologici e tamponi SARSCoV-2

Questi i commi che se ne occupano e che per il momento recano i numeri 418, 419 e 420.

  1. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.
  2. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all’esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell’importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.
  3. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: « e-ter) l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare».

Come vediamo, i commi 418 e 419 disciplinano, sia pure con disposizioni di cornice, l’esecuzione da parte delle farmacie di test sierologici e tamponi antigenici: si tratta quindi dell’emendamento Mandelli che in un primo tempo sembrava essere stato accantonato ma che – evidentemente per la tenacia del Presidente della Fofi – è stato invece per fortuna reintrodotto nel testo della manovra approvato dalla Camera.

Una disposizione statale qui era infatti necessaria come si è avuto occasione di sottolineare nella Sediva News del 23.12.2020 [“L’esecuzione di test antigenici e/o sierologici in locali estranei alla farmacia…”], pur se sostanzialmente è una “norma quadro” perché rinvia – come si legge nel comma 419 – alle “convenzioni di cui ecc… conformi agli accordi collettivi ecc…” e soprattutto “ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell’importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.”.

Nell’attesa pertanto che la Convenzione farmaceutica faccia anche qui il suo corso, saranno gli accordi regionali a regolare le “modalità organizzative e le condizioni economiche relative all’esecuzione dei test e dei tamponi” con le inevitabili diversità per alcuni aspetti [cui abbiamo già fatto cenno] tra una regione e l’altra, anche se l’accordo laziale dovrebbe aver assunto ormai il ruolo di testo guida anche per le altre regioni; però, attenzione, i “correlati accordi regionali” dovranno tener conto anche “dell’importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali” e quindi qualcosa o più di qualcosa in tale direzione negli accordi regionali sarà inevitabilmente previsto, prima o poi.

Nel frattempo comunque il comma 420 ha aggiunto ai “nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale“, previsti nell’art. 1, comma 2, del dlgs. 3.10.2009, n. 153, anche “l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare”, una novella praticamente imposta dai commi 118 e 119.

  • Vaccinazioni

Questo invece il comma 471.

  1. In attuazione di quanto previsto dal­l’articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Mi­nistro della salute 16 dicembre 2010, pubbli­cato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti ini­ziative attuate nei Paesi appartenenti all’U­nione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS‑CoV‑2, è consentita, in via sperimen­tale, per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordina­tamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizza­zioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professio­nale”.

La norma [che ovviamente riguarda anche e soprattutto il vaccino anti Covid] è abbastanza chiara salvo il punto sulla “supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato”, che dovrà perciò essere oggetto di qualche disposizione di attuazione.

  • Scende il tetto della spesa farmaceutica convenzionata…

…che infatti passa [nel comma 475] dall’attuale 7,96% al 7%, con il contemporaneo rialzo dall’attuale 6,89% al 7,85% della spesa farmaceutica “ex ospedaliera”: in pratica un travaso di ben oltre 1 miliardo di euro da un “comparto” all’altro.

Il testo governativo prevedeva misure meno penalizzanti per la spesa farmaceutica convenzionata: ma qui un emendamento Lorenzin [non nuova a provvedimenti tutt’altro che di favore per le farmacie…] ha pensato diversamente, anche se le dette percentuali, secondo il comma 476, “possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale”.

Infine, il comma 477 detta ulteriori disposizioni sul payback 2021 che comunque non è questa la sede per approfondire.

(gustavo bacigalupo)

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