L’art. 147 del Decreto Rilancio, per incrementare naturalmente la liquidità delle imprese, modifica – ma solo per l’anno 2020 – il limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili con tributi e contributi dovuti mediante Mod. F24, elevandolo infatti dai 700 mila euro, previsti fin dal 2014, a 1 milione di euro.
Il contribuente che vanta un credito d’imposta ha la facoltà, vale la pena ricordarlo, di compensare con il Mod. F24 i crediti e i debiti – nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPAF, ecc.) – risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
Possono pertanto avvalersi della compensazione tutti coloro che risultino a credito, come appena detto, dalla dichiarazione e dalle denunce contributive.
A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il Mod. F24 “a saldo zero” – quando cioè l’importo complessivo dei crediti compensati sia pari a quello complessivo dei debiti pagati – esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
(mauro giovannini)
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