Sono titolare di farmacia e ho intenzione di intraprendere il passaggio generazionale con i miei due figli costituendo con loro una società, ma non di capitali e però uno dei miei figli è mentalmente infermo: questo gli impedisce di diventare socio?
Alle persone incapaci di agire è preclusa la possibilità di partecipare a una società come soci illimitatamente responsabili, come sono tutti i soci di una società in nome collettivo.
Possono quindi partecipare [sempre restando nell’ambito delle società di persone] a una società in accomandita semplice ma ovviamente nella qualità di soci accomandanti che – come certo è noto – sono dei “meri” soci di capitale non potendo “compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari” [art. 2320 cod. civ.].
Pertanto, non dovrebbero sorgere problemi particolari nel caso in cui optaste per la costituzione di una sas in cui il figlio incapace assuma appunto la veste di socio accomandante.
Diverso sarebbe stato il caso di subentro in una società già esistente, perché in questa eventualità avrebbe potuto anch’egli detenere partecipazioni pur come socio illimitatamente responsabile e però in questa ipotesi – attenzione – solo a seguito di richiesta e conseguente autorizzazione del Tribunale competente [art. 2294 cod. civ.].
Abbiamo affrontato un tema così delicato forse con un eccessivo desiderio di sintesi, come del resto impone sempre più una Rubrica come la nostra: ma d’altronde alcune semplici notazioni possono anche essere sufficienti.
(stefano lucidi)
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