Dal prossimo anno, come anche voi avete scritto, dovrebbero entrare in funzione alcune novità sull’obbligo di trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria: potete ricordarci in che cosa consistono?
Le novità provengono in particolare dal decreto del MISE del 19/10/2020 [pubblicato nella G.U. del 29/10/2020] che modifica il tracciato per la trasmissione dei dati al STS.
Il provvedimento stabilisce infatti che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati, e quindi anche le farmacie e parafarmacie, trasmettono anche le informazioni circa le modalità di pagamento delle spese sanitarie, cioè in contanti e/o con moneta elettronica.
Ricordiamo che la possibilità di pagare in contanti conservando il diritto alla detrazione resta ferma soltanto per le spese in medicinali e in dispositivi medici e per quelle sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN, che pertanto sono tutte detraibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato [v. per una migliore analisi Sediva news del 24/01/2020].
Quanto alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 le farmacie/parafarmacie attraverso il proprio gestionale invieranno i dati al STS indicando:
- il tipo di documento fiscale;
- l’aliquota o la “natura” Iva dell’operazione [ad esempio, esente];
- l’eventuale opposizione del cittadino alla messa a disposizione all’Agenzia delle Entrate dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata [in questo caso si dovrà comunque provvedere alla trasmissione dei dati al STS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito].
Riguardo ai tempi di trasmissione dei dati, il decreto identifica nuove scadenze, ed esattamente:
- entro la fine del mese di gennaio 2021, per tutte le spese sostenute nel 2020;
- entro la fine del mese volta a volta successivo alla data del documento fiscale per tutte le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 [quindi, poniamo, entro il 28 febbraio 2021 per tutte le fatture/documenti commerciali emessi tra il 1° e il 31 gennaio 2021].
Quanto al regime sanzionatorio, la normativa prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000, ma – se la trasmissione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista – la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Nel caso tuttavia di errata trasmissione, la sanzione non si applica se quella corretta viene effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, o, nell’ipotesi di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque gg. successivi.
(marco righini)
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