[…a ognuno il suo]
Anche quest’anno, come in tutti gli anni scorsi, dobbiamo parlare brevemente del tema del titolo [proprio distinguendo le due ipotesi ivi indicate], che evidentemente è sempre attualissimo.
- Omaggi ai dipendenti
In questa ipotesi il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare quale omaggio ai dipendenti e/o ai soggetti fiscalmente assimilati, come i collaboratori coordinati e continuativi, il trattamento è il seguente:
- IVA – L’imposta assolta sugli acquisti di tali beni – quando naturalmente non si tratti di beni oggetto dell’attività dell’impresa farmacia, come ad es. un telefono cellulare – è indetraibile, indipendentemente dall’ammontare del costo sostenuto, e allo stesso modo la successiva loro cessione gratuita è esclusa da IVA, secondo quanto disposto dall’art.2, c.2, n.4 del dpr n. 633/72, cosicché per queste operazioni la farmacia non deve emettere nessun documento fiscale. Ben diversamente, quando gli omaggi ai dipendenti riguardino beni oggetto dell’attività dell’impresa farmacia, come ad es. un cosmetico, la detrazione dell’Iva relativa al costo sostenuto dalla farmacia spetta per il totale del suo ammontare, ma allo stesso modo – attenzione – la farmacia sconta l’Iva, sempre per il totale del suo ammontare, sulla successiva cessione gratuita al dipendente: l’intera operazione, ai fini dell’Iva, diventa così neutra, anche se ovviamente è sempre facoltà della farmacia non detrarre l’IVA sull’acquisto del cosmetico e di conseguenza non assoggettare all’imposta la successiva cessione gratuita.
- IRPEF o IRES – Invece, indipendentemente che si tratti di omaggi di beni estranei o inerenti all’attività dell’impresa farmacia [quindi, telefono cellulare o cosmetico], il loro costo di acquisto – che diventa una spesa per prestazioni di lavoro – è interamente deducibile dalla farmacia come costo d’esercizio, e infatti in questa tipologia di costo rientrano anche le spese sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità ai lavoratori.
- IRAP – I costi sostenuti rientrano anche qui tra le spese per prestazioni di lavoro e in quanto tali non concorrono [perché indeducibili] alla formazione della base imponibile IRAP, indipendentemente che il datore di lavoro sia un’impresa individuale o una società, di persone o di capitali.
Aggiungendo ora qualche doverosa precisazione anche con riguardo ai riflessi di queste operazioni sulla posizione fiscale dei lavoratori, è bene ricordare che [come del resto è sempre stato] gli omaggi ai dipendenti non concorrono a formare reddito per questi ultimi ma soltanto quando il valore complessivo dei beni sia di importo inferiore, in ciascun periodo d’imposta, a € 258,23 per unità lavorativa, anche part-time [ma si ricordi che – solo per quest’anno – la soglia per l’esenzione sopra menzionata è stata raddoppiata dall’art. 112 del Decreto Agosto, ed è passata dunque dal € 258,23 a € 516,46].
Pertanto, affinché gli omaggi non costituiscano appunto reddito imponibile per il dipendente, è imprescindibile che – nel corso di uno stesso periodo d’imposta – non gli siano stati elargiti omaggi per un valore complessivo superiore alle dette soglie [€ 258,23 e per quest’anno € 516.46], tenendo tuttavia sempre presente che tra gli omaggi rientrano anche, ad esempio, i buoni spesa, ma non i c.d. ticket restaurant.
Infine, attenzione, il superamento di quegli importi limite [€ 258,23 e per quest’anno € 516.46] comporta addirittura la tassazione dell’intera somma/valore oggetto della liberalità al dipendente.
- Omaggi alla clientela [e/o ai fornitori]
Anche nel caso di omaggi destinati a clienti e/o fornitori costituiti da beni non inerenti l’attività d’impresa, la valutazione va operata sotto tre distinti profili:
- IVA – La detraibilità dell’imposta sugli acquisti di omaggi a clienti e fornitori è collegata al costo dei singoli beni e quindi:
- per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 50, l’IVA è interamente detraibile;
- per i beni di costo unitario superiore a € 50, l’IVA è invece indetraibile.
- IRPEF o IRES – Il costo sostenuto dall’azienda sempre per l’acquisto di tali beni si qualifica come spesa di rappresentanza, a prescindere dal valore unitario del bene, e dunque il loro costo è deducibile:
- interamente, laddove il costo unitario del bene sia pari o inferiore a € 50;
- in misura percentuale, ma per scaglioni, rispetto ai ricavi [e, come si rileva dallo schema seguente, per la generalità delle farmacie tale misura è pari all’1,5% dei ricavi complessivi], qualora il costo unitario del bene superi € 50:
Ricavi complessivo nel periodo d’imposta | % di deducibilità per omaggi |
Fino a 10 milioni di euro | 1,5 |
Oltre 10 milioni di euro a fino a 50 milioni di euro | 0,6 |
Oltre 50 milioni di euro | 0,4 |
N.B. Ai fini del rispetto del limite di € 50, nel caso di omaggi formati da più beni [ad es. un cesto natalizio] occorre fare riferimento al valore complessivo di tutti i beni che compongono l’omaggio, e non al valore di ciascuno di essi.
- IRAP – Occorre distinguere tra:
- soggetti IRES e soggetti IRPEF che hanno optato per la determinazione dell’IRAP secondo le regole delle società di capitali [in sostanza la totalità delle farmacie assistite]: le spese di rappresentanza sono interamente deducibili;
- e soggetti IRPEF che invece determinano l’IRAP ai sensi dall’art. 5-bis, del dlgs n. 446/1997 [si tratta delle società di persone e delle ditte individuali]: le spese di rappresentanza, in quanto oneri diversi di gestione, sono indeducibili.
Questo, in definitiva, il quadro degli aspetti fiscali che riguardano gli omaggi ai dipendenti della farmacia e ai clienti/fornitori, che – a parte la citata novità recata dal Decreto Agosto – riguarda sostanzialmente il regime in atto in questi ultimi anni.
(gianmarco ungari)
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